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( vote)E’ sottoposta a tracciabilità solo la sponsorizzazione tecnica ovvero quella il cui apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici. Per contratti di importo inferiore a € 40.000 si applica la tracciabilità attenuata, mediante acquisizione dello Smart CIG; per i contratti di importo uguale o superiore a € 40.000 la tracciabilità invece è assicurata attraverso l’acquisizione di un CIG “ordinario” che permette anche di assolvere agli obblighi contributivi e comunicativi verso l’Autorità di cui all’art. 213 del Codice dei Contratti pubblici.
Non è soggetta invece alla tracciabilità la sponsorizzazione pura ovvero quella il cui apporto di denaro privato non è immediatamente legato al settore degli appalti.