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( votes)Per quanto a norma dell’art. 213 del D.lgs. 50 del 2016 siano stati affidati all’Autorità Nazionale Anticorruzione poteri e compiti di vigilanza penetranti ed estesi, ciò a presidio della più ampia legalità nell’attività contrattuale delle stazioni appaltanti e della prevenzione della corruzione, non può tuttavia ammettersi nel vigente quadro costituzionale, che un organo monocratico di Autorità Amministrativa Indipendente abbia un generale vincolante potere interpretativo con effetto erga omnes. I comunicati del Presidente dell’ANAC – per quanto autorevoli – sono dunque pareri atipici e privi di efficacia vincolante per la stazione appaltante e gli operatori economici e pertanto possono essere disattesi.
“Se, infatti, le linee guida si distinguono in vincolanti (vedi ad es. art. 31 comma 5, D.lgs. 50/2016) e non vincolanti e quest’ultime, invero molto più frequenti, sarebbero assimilabili – secondo una tesi – alla categoria di stampo internazionalistico della c.d. “soft law”(Consiglio di Stato parere n. 1767 del 2 agosto 2016) oppure – seconda altra opzione – alle circolari intersoggettive interpretative con rilevanza esterna, operando il Codice appalti un rinvio formale alle linee guida (es. art. 36 comma 7, D.lgs. 50/2016), la non vincolatività del Comunicato del Presidente dell’ANAC è incontestata” (Cfr. TAR Lazio, Roma, n. 9195/2017; TAR Umbria, 428/2017).
I Comunicati sono riconducibili al novero di quegli atti, atipici e non vincolanti, con i quali l’Autorità si limita ad esprimere, in funzione collaborativa e di supporto alle stazioni appaltanti, il proprio orientamento in ordine all’applicazione ed interpretazione della normativa di settore.