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Si, anche i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti sono tenuti ad utilizzare gli strumenti elettronici per l’approvvigionamento di servizi e forniture; per questa tipologia di stazione appaltante però l’art. 33. c. 3 bis  del D.Lgs 163/2006 prevede che vengano affidati (dal 01.07.2014 termine  prorogato dall’art. 3, comma 1-bis, legge n. 15 del 2014.) obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Restano invece fuori dall’utilizzo degli strumenti elettronici le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.