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Corte dei Conti, sezione regionale   Basilicata n. 23/2025

  1. La vicenda

Nello svolgimento di attività di controllo sui rendiconti la sezione della Basilicata – in relazione appunto al rendiconto di un comune – evidenzia una serie di riconoscimento di debiti fuori bilancio, per procedure di somma urgenza, avvenuti in modo non appropriato. In particolare, il riconoscimento dei debiti – determinati dall’autorizzazione da parte del RUP di interventi di somma urgenza (per evitare pericoli)   -, sono avvenuti in violazione della stretta tempistica stabilita dal decreto legislativo 267/2000 (ed in particolare, rispetto a quanto stabilito dall’articolo 191, comma 3.

La vicenda consente alla sezione di rammentare al RUP le modalità tassative da seguire nella procedure in parola.

  • Somma urgenza e debiti fuori bilancio

Nella deliberazione si dà atto della richiesta, in sede istruttoria di fornire maggiori dettagli circa i debiti” fuori bilancio in riconoscimento di procedure di somma urgenza.

In risposta al quesito formulato, l’Ente ha inviato due prospetti, di cui uno relativo ai
debiti fuori bilancio complessivamente riconosciuti (€ 55.602,39 da sentenze esecutive ai
sensi della lettera a) dell’art. 194 TUEL e € 137.577,38 per lavori di somma urgenza ai sensi
del combinato disposto degli artt. 191, comma 3 e 194 lett. e) TUEL), e l’altro riportante,
in relazione a quest’ultima categoria, le date dell’ordinazione fatta a terzi, della proposta
al Consiglio provinciale, nonché della delibera di riconoscimento.

Il Collegio puntualizza che con specifico riguardo ai debiti riconosciuti per lavori di somma urgenza, appare opportuno ricostruire le principali disposizioni legislative che governano la fattispecie in esame.

  • Le procedure di somma urgenza


Nell’analisi affrontata dalla sezione viene in considerazione il pregresso regime disciplinato nell’articolo 163 del codice dei contratti 50/2016  sostanzialmente riprodotto nell’articolo 140 dell’attuale codice.

Non a caso, nella relazione tecnica che accompagna il nuovo codice, gli estensori precisano che “Relativamente ai contratti ed alle procedure di affidamento urgenti, si è ritenuto di non intervenire sulle varie e gradate fattispecie di urgenza variamente qualificate, attualmente previste dall’art. 163 del vigente codice, né sulle previsioni di dettaglio. Sul piano formale, al comma 6 è stato aggiornato (con il richiamo alla disciplina del decreto legislativo n. 1 del 2008) l’attuale, e superato, riferimento al decreto legislativo n. 225 del 1992, contenuto nel comma 6 dell’art. 163. Per i servizi e le forniture è stata introdotta al comma 9 la soglia di euro 140.000, in coerenza con la disciplina generale del codice. Si è, infine, optato per la soppressione del parere di congruità affidato all’ANAC dal vigente comma 9 dell’art. 163, in quanto recante un incongruo aggravio procedimentale”.

  • La deliberazione

Nella deliberazione si annota che l’art. 163 del codice dei contratti (d.lgs. n. 50/16), applicabile ratione temporis, rubricato “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, disciplina i presupposti giuridici necessari per procedere ad affidamenti diretti di lavori.

A tal riguarda la disposizione prevede(va) – ma si ripete le disposizioni sono rimaste sostanzialmente invariate anche nel nuovo codice) -,    che (per i profili di interesse) “1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell’amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. (…) 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell’amministrazione competente compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori
una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora l’amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall’ articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni (…)

Per quanto concerne gli aspetti giuscontabilistici, precisa la Corte,  le disposizioni di interesse sono principalmente contenute nei sopra menzionati articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e) del TUEL (riconoscimento di debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191), espressamente richiamati dal citato art. 163, comma 4, del codice dei contratti.

L’art. 191 del decreto legislativo 267/2000 al comma (modificato dall’art. 1, comma 901, della L. 30 dicembre 2018, n. 145), spiega che “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare”.

La disposizione in argomento, quindi,  si occupa degli aspetti di copertura finanziaria degli interventi effettuati dal responsabile unico del progetto/intervento “nell’imminenza del pericolo, in quanto il bene della pubblica incolumità (a cui è legato il bene della vita) merita la massima protezione e richiede un intervento tempestivo, che non può attendere o essere
subordinato ai tempi dei procedimenti amministrativi ordinari di spesa, regolamentati
dal medesimo testo unico”.

In pratica la disposizione consente all’amministrazione una regolarizzare, dal punto di vista
contabile, della spesa che, necessariamente, viene effettuata senza impegno, subordinando questa possibilità “nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”, confermando il principale presupposto dell’intervento urgente in deroga.

  • Gli orientamenti giurisprudenziali in materia

L’aspetto, altrettanto,  interessante è che la deliberazione ricorda al RUP i principi stabiliti dalla giurisprudenza contabile in relazione a queste particolari procedure.

Nel dettaglio, si legge nella deliberazione:

– “secondo la nuova versione della norma, è sempre obbligatorio riconoscere come debito fuori bilancio i lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile rispettare l’iter ordinario del procedimento di spesa e non già solo quando sull’apposito capitolo vi è insufficienza di fondi”;

– “sarà necessario procedere sempre al riconoscimento consiliare delle spese derivanti per i lavori di somma urgenza apprestando la relativa copertura finanziaria, tuttavia solamente nei limiti delle necessità accertate per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”;
– “laddove, tuttavia, si verifichi la violazione dei commi 1,2 e, per quanto di interesse …, del comma 3 (ovvero dei termini entro i quali la Giunta deve provvedere alla sottoposizione dal Consiglio del provvedimento di riconoscimento del debito) si applica il successivo comma 4 e il riconoscimento potrà essere adottato, ai sensi dell’art. 194, comma 1,lett. e) “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente”;

– “ il rinvio alle modalità previste dall’art. 194, lett. e) per il riconoscimento di detti debiti fuori bilancio non [ha] valenza esclusivamente procedimentale ma anche sostanziale: tuttavia, laddove l’iter procedurale seguito dall’amministrazione si sia svolto nell’ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle “modalità” di cui all’art. 194 lett. e) è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l’adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo: in tal caso l’utilitas per l’amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente: ciò in quanto tale modalità procedurale, sia pure derogatoria rispetto all’ordinaria gestione contabile, è stata estesa dal legislatore, con la novella del 2018, all’intera materia dei lavori di somma urgenza e di protezione civile; pertanto, laddove l’attività gestionale sia mantenuta entro l’alveo temporale segnato dalla legge non v’è ragione che giustifichi la decurtazione dell’utile d’impresa. La violazione di detti termini procedurali, invece, determina l’applicazione della disciplina sostanziale di cui all’art. 194, lett. e) come da consolidata giurisprudenza del giudice contabile: in tal caso il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell’utilità ricevuta dall’amministrazione mentre per la parte non riconoscibile (l’utile d’impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e l’amministratore che ha disposto la fornitura”(cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana, del. n. 121/2019/PAR e del. n. 79/2024/PAR, nonché Sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna, del. n. 110 /2024/PRSE)”.

La conclusione come detto, è che nel caso di specie i riconoscimenti dei debiti non sono avvenuti  secondo le tempistiche stabilite dalla norma in particolare alcune deliberazioni non “risultano rispettose del termini” imposti dal legislatore (con conseguente segnalazione all’ente).

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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