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Il Green Public Procurement (GPP) o Appalto Verde è una modalità di acquisto, da parte delle pubbliche amministrazioni locali e nazionali, basata su criteri ambientali oltre che sulla qualità e sul prezzo di prodotti e servizi.

La P.A. nel ruolo di consumatore di beni e servizi può aspirare ad orientare il mercato e dare il buon esempio, inserendo valutazioni ambientali nelle pratiche di acquisto a favore di prodotti e servizi che riducono – nel loro intero ciclo di vita – l’uso di risorse naturali, le emissioni inquinanti, i pericoli e i rischi correlati alla loro manipolazione e la produzione di rifiuti.

Lo scopo degli Acquisti Verdi verte principalmente sulla razionalizzazione dei consumi del settore pubblico e l’innalzamento della qualità ambientale degli appalti pubblici, al fine di abbattere in maniera significativa il carico sull’ecosistema, in considerazione anche dell’effetto leva che stimola il miglioramento delle prestazioni ambientali presso il tessuto produttivo. E’ facile a questo punto capire che gli Acquisti Verdi possono essere una leva per stimolare l’innovazione, migliorare l’immagine della pubblica amministrazione, diffondere modelli di consumo e di acquisto sostenibili; e questi sono solo alcuni degli scopi, i più intuitivi che si prefigge il GPP.

Da uno studio effettuato diversi anni or sono (2005) si evincevano già le prime difficoltà per l’Italia nell’attuazione degli acquisti eco-sostenibili; da tale ricerca emergeva che che solo il 19% delle amministrazioni pubbliche degli stati membri dell’Ue a 15 fa un ampio ricorso ad appalti ecologici che, ai fini dello studio, significa che vengono applicati criteri ambientali in più del 50% degli acquisti. La Svezia, dove la metà di tutte le amministrazioni applica un tale livello elevato di acquisti ecologici, è in testa alla classifica, seguita dalla Danimarca con il 40% delle amministrazioni che lo fa, dalla Germania (30%), dall’Austria (28%) e dal Regno Unito (23%). In Italia, solo il 7% delle amministrazioni pubbliche mostra un elevato impegno nei confronti di acquisti compatibili con l’ambiente, ma anche in molti altri stati membri questo concetto è messo in pratica con molta difficoltà.

Come attuare gli Appalti Verdi?

E’ opportuno ricordare che il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” all’art. 2 e all’art. 68 contiene degli elementi che possono contribuire alla tutela dell’ambiente;

In dettaglio all’art. 2 c. 2 stabilisce “Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.” e all’art. 68 “Specifiche tecniche” c.1 detta “Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d’oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale”.

Nel 2008 con l’emanazione del Decreto Interministeriale n. 135 si è data attuazione a quanto previsto all’art. 1 c. 1126 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria  2007), e cioè la creazione del PAN (Piano di Azione Nazionale) attraverso il quale sono state individuate delle categorie merceologiche e criteri ambientali da seguire per mettere in pratica gli Acquisti Verdi; I criteri ambientali minimi sono le “indicazioni tecniche” del PAN, che consistono sia in considerazioni generali che in considerazioni specifiche di natura prevalentemente ambientale e, quando possibile, etico-sociale collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, criteri premianti della modalità di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell’appalto) che, se recepite dalle “stazioni appaltanti”, saranno utili a classificare come “sostenibile” l’acquisto o l’affidamento. Le categorie individuate dal PAN sono le seguenti: * arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura); * edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade); * gestione dei rifiuti; * servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano); * servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa); * elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione); * prodotti tessili e calzature; * cancelleria (carta e materiali di consumo); * ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti); * servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene); * trasporti (mezzi e servizi di trasporto, Sistemi di mobilità sostenibile.

L’art. 2 del medesimo DM (n.135/2008) stabilisce che “Con successivi decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri concertanti, saranno definiti, per le categorie merceologiche indicate all’art. 1, comma 1127, della legge n. 296/2006, gli specifici obiettivi di sostenibilità ambientale così come definiti al paragrafo 4.3 del citato Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, che rappresenteranno le “misure” previste dal comma 1126 della legge n. 296/2006” pertanto nel 2009 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto del 12.10 aveva adottato dei criteri per ammendanti (rientranti nella categoria «Servizi urbani e al territorio – gestione del verde pubblico, arredo urbano)» (allegato 1 al DM); carta in risme (rientranti nella categoria «Cancelleria – carta e materiali di consumo) (allegato 2 al DM).

Il Decreto 22 febbraio 2011 del Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio e del Mare pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19-3-2011 ha stabilito i criteri ambientali da rispettare per gli Acquisti Verdi nelle seguenti categorie: Tessili, rientranti nella categoria G «prodotti tessili e calzature» di cui al punto 3.6 del PAN GPP (Allegato 1); Arredi per ufficio, rientranti nella categoria A «arredi» di cui al punto 3.6 del PAN GPP) (Allegato 2); Illuminazione pubblica (acquisto di lampade HID e sistemi a LED, corpi illuminanti e impianti di illuminazione pubblica), rientranti nella categoria E «servizi energetici» di cui al punto 3.6 del PAN GPP (Allegato 3); Apparecchiature informatiche (computer da scrivania, computer portatili, stampanti, fotocopiatrici e apparecchi multifunzione), rientranti nella categoria F «elettronica» di cui al punto 3.6 del PAN GPP (Allegato 4).

Chi definisce i criteri?

I “criteri minimi ambientali” vengono adottati con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ma sono definiti in via preventiva dal Comitato di Gestione con funzioni di coordinamento operativo e di un Tavolo di lavoro Permanente con la partecipazione dei soggetti interessati.

Il Comitato di Gestione, nominato con apposito decreto, è composto dai rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, che ne è il coordinatore, dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e Finanze, delle Regioni, con il supporto di strutture tecniche di riferimento costituite da CONSIP, ENEA, APAT e il sistema delle agenzie ambientali ARPA.

Il “Tavolo di lavoro permanente”, è un organo ampio con funzioni prevalentemente consultive, composto dai rappresentanti delle Regioni, delle ARPA, del gruppo di lavoro GPP del Coordinamento Agenda 21, dalle associazioni dei produttori, dai sindacati, dalle associazioni dei consumatori e degli ambientalisti, a cui prende parte anche l’AVCP.

Obiettivi del PAN e relativo monitoraggio

Gli obiettivi che il PAN si prefiggeva di raggiungere, riguardavano l’innalzamento del livello degli acquisiti verdi entro il 2009 e auspicava almeno che il 30% delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane, dei Comuni con oltre 15.000 abitanti adottassero procedure di acquisto conformi ai criteri ambientali minimi; E’ chiaro che per verificare il raggiungimento di tali obiettivi nonché l’effettiva adozione di criteri che salvaguardino l’ambiente da parte delle Pubbliche amministrazioni, è necessario un sistema di monitoraggio che sia in grado di soddisfare simili richieste.

E come è specificato nel PAN “…Il monitoraggio dovrà essere funzionale a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali individuati dal PAN e dei singoli obiettivi per le categorie di intervento. Dovrà inoltre essere in linea con gli indicatori in corso di individuazione da parte della Commissione europea…”

Allo scopo L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, con un comunicato del Presidente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09.11.2010 ha reso noto che “……..a decorrere dalla data del 09 novembre 2010 le Stazioni Appaltanti sono tenute a comunicare, tramite collegamento disponibile sul sito dell’Autorità http://www.avcp.it, Area Servizi, per le procedure di affidamento iniziate dopo il 1° gennaio 2010, le informazioni rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto del 12 ottobre 2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare……”; Viene inoltre specificato che le informazioni vanno inoltrate sia per gli affidamenti per cui è obbligatoria la creazione del cig sia nel caso contrario;

In Gazzetta Ufficiale n.115 del 19.03.2011 l’AVCP ha pubblcato un nuovo comunicato del Presidente che informa su quanto segue: “…a decorrere dalla data del 15 aprile 2011 le Stazioni Appaltanti sono tenute a comunicare, tramite collegamento disponibile sul sito dell’Autorita’ http://www.avcp.it, Area Servizi, per le procedure di affidamento iniziate dopo il 1° gennaio 2011, le informazioni rientranti nell’ambito di applicazione del decreto 22 febbraio 2011 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare….”

Per fornire le informazioni necessarie attraverso il sito web dell’AVCP sarà bisognerà accedere al link https://appaltiverdi.avcp.it/ inserire le proprie credenziali, e procedere nella compilazione delle pagine web.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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