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1 La fase istruttoria come attività preliminare finalizzata alla riduzione e controllo della spesa. La spesa per i consumi intermedi

Le Pubbliche Amministrazioni devono operare ormai da molti anni in un ambito dove le risorse finanziarie sono inferiori rispetto al passato, le disposizioni che regolano le acquisizioni si presentano come dettagliate e finalizzate a gestioni unitarie e regolamentate nelle varie fasi. La necessità di un’analisi puntuale dei meccanismi che incidono sull’andamento della spesa pubblica è divenuto il tema fondamentale della politica finanziaria e di bilancio, reso ancor più stringente, tra l’altro, alla luce del percorso di consolidamento dei conti pubblici ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in sede europea. I funzionari pubblici devono operare in un sistema dove è necessario curare la relativa istruttoria accertando sempre: il metodo di scelta del contraente adottabile secondo le attuali disposizioni giuridiche, i limiti di spesa – limiti interni della propria organizzazione e limiti imposti dal legislatore – l’opportunità di acquisire, in un dato contesto, quel bene oggetto di un procedimento amministrativo e le competenze degli uffici e degli organi dell’ente.

L’istruttoria – fase preliminare delle scelte contrattuali di un ente – comporta un esame dei presupposti giuridici, ma non solo, anche la verifica in merito all’eventuale mutamento delle condizioni del mercato di riferimento, da accertare mediante una indagine di mercato. Gli acquisti degli economi e dei provveditori devono, certamente, tener conto delle norme di riferimento e degli orientamenti giurisprudenziali, ma anche, rispetto a quella categoria di beni, l’evoluzione del prodotto (talvolta avente aspetti di natura informatica) nel tempo e le esigenze dell’ente in quel preciso momento.

Gli acquisti degli economi e dei provveditori devono tener conto certamente delle norme di riferimento e degli orientamenti giurisprudenziali, ma anche, rispetto a quella categoria di beni, l’evoluzione del prodotto (talvolta aventi aspetti di natura informatica) nel tempo e le esigenze dell’ente in quel preciso momento.
La categoria di spesa per consumi intermedi è quella sulla quale si è concentrata parte preponderante delle misure di contenimento. Essa rappresenta una delle principali voci di uscita relative al funzionamento delle amministrazioni pubbliche, manifestando, nel corso del tempo, un andamento incrementale. Studi della Camera dei Deputati, hanno evidenziato, infatti, che le uscite per consumi intermedi della P.A. evidenziano, nel periodo dal 1990 al 2012 una crescita del 156 per cento.
Il legislatore è più volte intervenuto su tale categoria economica, rendendo più stringenti le misure di contenimento già adottate nelle precedenti legislature, in materia di studi e relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, auto di servizio e organi collegiali, e realizzando, inoltre, un programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione e di e-procurement.
Con riferimento all’ambito soggettivo delle misure di contenimento, va evidenziato che è stato specificamente sancito all’interno della legge di contabilità (articolo 1, comma 2 della legge n. 196/2009, come sostituito dall’articolo 5, comma 7 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni in legge n. 44/2012) un concetto ampio di pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica. Dall’anno 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono non solo gli enti e i soggetti appartenenti al conto economico della P.A., come individuato annualmente dall’ISTAT con apposito Comunicato, ma anche le Autorità indipendenti e le amministrazioni individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, recante la disciplina del pubblico impiego.

2 L’accertamento istruttorio

L’importanza dell’accertamento è dimostrato dal fatto che negli anni, ad esempio, avvalersi di una fornitura di telefonia, non ha le stesse caratteristiche di contenuto, per tale ragione l’accertamento, anche al fine di una razionalizzazione della spesa – la riduzione dei costi implica anche una ricognizione delle esigenze e dell’adeguamento delle specifiche alle nuove condizioni del mercato – impone la verifica delle soluzioni alternative disponibili verificando i contratti offerenti sul mercato.

Il funzionario pubblico deve quindi:

• verificare l’opportunità, all’origine, di acquisire il bene di cui trattasi;
• verificare le scorte di magazzino e la possibilità di riusi (in ambito informatico è d’obbligo il riuso di programmi informatici, ordinario è l’uso di beni di arredo in buone condizioni, anche in termini di sicurezza, per evitare nuovi acquisti);
• verificare lo stanziamento a bilancio in termini di previsione e programmazione della spesa;
• verificare, nel rispetto della norma di riferimento, l’acquisizione mediante il mercato elettronico o Consip, ed in generale, mediante centrali di committenza e sistemi di mercato elettronico;
• curare l’istruttoria, in termini di valutazione del valore dell’acquisto, in un’ottica di riduzione della spesa – superando la logica dello storico nelle valutazioni dei valori – e procedere ad una corretta programmazione – anche nell’ambito della più ampia programmazione dell’ente – in termini di quantità o consegne;
• porre in essere, rispetto agli obiettivi spesa, un’analisi di efficienza, efficacia e congruità;
• valutare, nelle proprie stime economiche, la congruità rispetto alle costo del lavoro ed agli oneri di sicurezza;
• riscontrare la possibilità di soluzioni alternative, finalizzate alla riduzione della spesa nel lungo periodo (esternalizzazioni, soluzioni di parziale gestione esterna);
• coinvolgere, in ogni caso, gli uffici competenti in tema di pareri e visti di regolarità della prestazione.

L’accertamento, anche al fine di una razionalizzazione della spesa – la riduzione dei costi implica anche una ricognizione delle esigenze e dell’adeguamento delle specifiche alle nuove condizioni del mercato – impone la verifica delle soluzioni alternative disponibili.

  1. La programmazione delle attività e la proroga come strumento di compressione della libera concorrenza e di una gestione economica degli acquisti. Le centrali di committenza e le proroghe tecniche
    La programmazione è attività necessaria al fine realizzare l’economicità e la razionalizzazione degli acquisti. Lo slittamento dei termini di scadenza di un contratto, contraddice invece la logica della razionalizzazione e programmazione degli acquisti e, generalmente, dell’ economicità a cui tendere nella gestione delle risorse pubbliche che impone sempre l’ accertamento competitivo. La proroga di un contratto d’appalto di servizi o di forniture stipulato da un’amministrazione pubblica, è causa di una trattativa privata non consentita e legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all’espletamento di una gara.

Lo slittamento dei termini di scadenza di un contratto, contraddice invece la logica della razionalizzazione e programmazione degli acquisti e, generalmente, dell’economicità a cui tendere nella gestione delle risorse pubbliche che impone sempre l’accertamento competitivo

Anche la giurisprudenza si è pronunciata nel senso della legittimità delle proroghe dei contratti affidati con gara, se già previste ab origine, e comunque a determinate condizioni. <> (Consiglio di Stato, VI, 16 febbraio 2010, n. 850; sez. V, 27 aprile 2012, n. 2459; VI 16.3.2009, n. 1555). La proroga contrattuale in ogni caso conduce ad una gestione non sicuramente economica, tenuto conto che il mercato, a seguito del prolungamento del contratto, non è stato verificato ed interpellato al fine di conoscere le relative condizioni economiche attuali, ponendo in essere, in ogni caso, una lesione nei confronti di ogni potenziale candidato.
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Il Codice degli appalti, attento a disciplinare le fasi del procedimento di affidamento, prevede che rinnovazioni od opzioni contrattuali siano sempre valutate in fase istruttoria, disciplinate e contabilizzate nel valore di gara, a garanzia, sin dall’ origine, della trasparenza e dell’ affidabilità delle condizioni da applicarsi a cura dall’ ente.
Nel nostro ordinamento, dato il ricorso normativamente previsto delle centrali di committenza, si è posto operativamente il problema di procedure gestite da Consip non concluse nei termini, con interrogativi connessi alla proroga, anche se qualificata come “tecnica”.
In tema di Convenzione scadute e dei conseguenti adempimenti da parte dell’ente si richiama il parere dell’Avcp in data 16 maggio 2013 n. 33, come di seguito riportato.
<<La c.d. “proroga tecnica” è invece un istituto non previsto dalle disposizioni del Codice, ma elaborato in via pretoria, in particolare dalla giurisprudenza amministrativa e da questa stessa Autorità. Si tratta pertanto, tecnicamente, di una prassi amministrativa, riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie, in considerazione della necessità – riscontrata e adeguatamente ponderata nella circostanza concreta – di evitare un blocco dell’azione amministrativa, ma tenendo presente che essa, in generale, comporta una compressione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. Essa può trovare la sua giustificazione teorica nel principio di continuità dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 della Costituzione e, più precisamente, discende dal bilanciamento tra il suddetto principio ed il principio comunitario di libera concorrenza, che si trova alla base dell’imperativo di bandire procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di commesse pubbliche.
Più nello specifico, si osserva che – a seguito delle disposizioni di cui all’art. 23 della Legge 18 aprile 2005, n. 62, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” (Legge comunitaria 2004) – la giurisprudenza amministrativa si è invero pronunciata in modo costante ed univoco a sfavore della prorogabilità dei contratti quale strumento alternativo alle normali procedure concorsuali di affidamento (ex multis, Consiglio di Stato, VI, 16/02/2010, n. 850; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 04-04-2011, n. 310; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 25-11-2008, n. 3637). La proroga contrattuale, infatti, sottrae evidentemente al confronto concorrenziale tutta quella parte di contratto che viene proseguita attraverso il mero slittamento in avanti del termine di scadenza del rapporto obbligatorio convenuto.

Conformemente a parte della giurisprudenza, l’Autorità ha individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa sopra richiamato, restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente (ex multis, Deliberazione 19 gennaio 2011, n. 7, Deliberazione 19 dicembre 2012, n. 110, Deliberazione 19 settembre 2012, n. 82, Deliberazione 10 settembre 2008, n. 36, Deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, V, 11 maggio 2009, n. 2882, Consiglio di Stato, V, 7 aprile 2011, n. 2151).
Fermo restando che ogni decisione di merito compete all’amministrazione istante, ove quest’ultima optasse per una proroga tecnica, la stessa dovrebbe protrarsi per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura – che dovrebbe essere già avviata al momento dell’adozione della proroga – ed avviare l’esecuzione da parte del/i nuovo/i aggiudicatario/i, nei limiti di proporzionalità e adeguatezza e previa motivata e documentata istruttoria in tal senso. A tale riguardo, l’Autorità ha chiaramente affermato, infatti, che “il ricorso alla proroga reiterato per periodi talmente prolungati da eccedere quello strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente non può considerarsi legittimo” (Deliberazione n. 7/2011, cit.)>>. Nel loro operare le Amministrazioni devono tenere conto dei presupposti della proroga e delle eventuali, anche parziali o temporanee, soluzioni di continuità – in particolare qualora si tratti di contratti di natura tecnica – in caso di modifica del contraente in attesa degli esiti di una procedura di gara.

  1. La prevenzione della corruzione come strumento di risparmio. Le previsioni normative che dispongono una riduzione della spesa dato il relativo contenuto
    Il processo di revisione della spesa è stato nel nostro ordinamento individuato come uno strumento fondamentale di politica economica, finalizzato a razionalizzare la spesa pubblica al fine di rendere disponibili risorse per obiettivi di riduzione della pressione fiscale e di crescita (d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni con legge n. 214/2011).

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 ha sancito gli obblighi di trasparenza di tutti i procedimenti che comportano una spesa per l’ente e di tutti i dati inerenti l’uso delle risorse pubbliche. La norma in materia di trasparenza e le disposizioni finalizzate alla prevenzione della anticorruzione, hanno sicuramente come obiettivo, tra l’ altro, quello della riduzione della spesa per l’ente, nonché il relativo controllo.

Con il d.l. n. 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 94/2012, è stata prevista la nomina di un Commissario di Governo per la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, ed il successivo d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni con legge n. 135/2012 (c.d. decreto “Spending review bis”), ha introdotto una serie di ulteriori interventi per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni e la riduzione della spesa. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha sancito gli obblighi di trasparenza di tutti i procedimenti che comportano una spesa per l’ente e di tutti i dati inerenti l’uso delle risorse pubbliche. La norma in materia di trasparenza e le disposizioni finalizzate alla prevenzione della anticorruzione, hanno sicuramente come obiettivo, tra l’altro, quello della riduzione della spesa per l’ente, nonché il relativo controllo. La Corte dei conti ha più volte lanciato l’allarme che la corruzione incide “direttamente sulla finanza pubblica” – come evidenziato anche nell’ inaugurazione dell’anno giudiziario 2014. Gli studi della Corte dei conti stimano, per esempio, che le tangenti comportino un costo aggiuntivo del 40% sugli appalti pubblici.

La Corte dei conti ha più volte lanciato l’allarme che la corruzione incide “direttamente sulla finanza pubblica” – come evidenziato anche nell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014. Gli studi della Corte dei conti stimano per esempio che le tangenti comportino un costo aggiuntivo del 40% sugli appalti pubblci.
Nel nostro ordinamento l’attenzione del legislatore, al fine della riduzione e controllo della spesa pubblica, si è da sempre soffermata su alcune particolari voci di spesa in considerazione della loro natura e finalità. Le leggi finanziarie che dal 2006 sono state adottate hanno evidenziato il presente approccio. Infatti il legislatore è da sempre consapevole che il ricorso da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad alcune prestazioni o richiesta di forniture, deve essere gestito con cautela e previo accertamento e ricognizione rispetto alla presenza, in alcuni casi, delle risorse o delle figure al proprio interno. Si pensi alle consulenze od agli incarichi a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, ai costi inerenti l’organizzazione di convegni e spese di rappresentanza.
Le limitazioni disposte da legislatore, infatti, riguardano generalmente: studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture – con esclusione di quelle operanti per l’ordine e la sicurezza pubblica – somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati. Il legislatore è da sempre consapevole che il ricorso da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad alcune prestazioni o richiesta di forniture, deve essere gestito con cautela e previo accertamento; si pensi alle consulenze od agli incarichi a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione.
Il legislatore è sempre stato attento a regolare questa fattispecie proprio al fine di evitare spreco di denaro pubblico, quando all’interno dell’ ente sono presenti figure professionali in grado di fornire la prestazione, anche al fine di evitare situazioni di corruzioni.
L’articolo 1, comma 505, della legge finanziaria per il 2007 ha esteso a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni della legge finanziaria 2006 in materia di limitazione delle spese per studi ed incarichi di consulenza, per rappresentanza e per auto di servizio, nonché quelle volte alla riduzione dei compensi per incarichi di consulenza e delle indennità per i componenti di organi collegiali.
Il legislatore è da sempre consapevole che il ricorso da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad alcune prestazioni o richiesta di forniture, deve essere gestito con cautela e previo accertamento, si pensi alle consulenze od agli incarichi a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione.

  1. Il ciclo delle spending review. Il ricorso alle centrali di committenza per specifiche categorie merceologiche
    Con due provvedimenti d’urgenza si è provveduto ad avviare il nuovo ciclo di spending review: con il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, è stato istituito un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale è stato attribuito il compito di svolgere attività di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell’uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla citata Direttiva del PCM del 3 maggio 2012.
    Con il decreto-legge n. 95/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, si è proceduto all’adozione di una serie di misure di contenimento e riorganizzazione della spesa pubblica volte a realizzare, per quanto concerne il comparto delle amministrazioni centrali, gli obiettivi indicati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012, nonché, per ciò che attiene al generale settore della pubblica amministrazione, ad operare una riduzione della spesa per beni e servizi, anche sulla base delle risultanze dell’analisi svolta del Commissario straordinario per la spending review.
    Il decreto ha quindi introdotto disposizioni:
    • per la riduzione della spesa per consumi intermedi e per il pubblico impiego;
    • di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive,
    • in materia di riduzione e privatizzazione di società pubbliche strumentali, di soppressione di enti.
    L’art. 1 comma 7 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito con L. 07.08.2012 n. 135 ha individuato specificatamente che per le categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento e telefonia, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1 della legge 31.12.2009 n. 196 “sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione [sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione] messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E’ fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale”.
    A proposito del presente obbligo, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Toscana, con il Parere Del. n. 151/2013/PAR, ha avuto modo di affermare – sulla scorta del quadro normativo citato – che “Dal combinato dei due commi [il comma 1 dell’art. 1 del d.l. 95/2012 citato va combinato con il comma 7 del medesimo articolo, ndr] si deduce che l’obbligo di rivolgersi alla Consip spa per l’acquisto di beni e servizi, da parte delle pubbliche amministrazioni, tra le quali gli enti locali, sussiste solo in riferimento alle diverse tipologie merceologiche elencate nel comma 7, di conseguenza nelle restanti ipotesi vige il residuo sistema di approvvigionamento dettato dalla legge che, come richiamato dal comma 7 sopra riportato, trova il suo fondamento, oltre che nell’art. 26 della l. n. 488/99, nei commi 449 e 450 dell’articolo 1 della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007)”. Analoga posizione quella della Corte conti – sez. contr. Lombardia del 21 marzo 2013 n. 89.
    Nella gestione pratico-operativa si sono verificati casi di accordi commerciali dove le società di fornitura propongono agli Enti un sostanziale rinnovo o proroga del contratto in violazione degli artt. 28 e 31 comma 4 lettera b) e dell’art. 32 della direttiva 2004/18/CE.

Nella gestione pratico-operativa, in connessione alle presenti categorie merceologiche, si sono verificati casi di accordi commerciali dove le società di fornitura propongono agli Enti un sostanziale rinnovo o proroga del contratto in violazione, come descritto, della norma in tema di affidamenti mediante centrali di committenza.

  1. Il ciclo delle spending review. La riduzione della spesa attuale e futura, il dl. 66/2014
    I risparmi della pubblica amministrazione sono realizzati non solo operando limiti alle diverse tipologie di spesa, come visto, ma anche adottando misure volte ad incrementare i processi di centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione, conseguendo economie di scala funzionali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. La razionalizzazione e centralizzazione degli acquisti è infatti strumentale all’individuazione di fabbisogni standard delle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, alla fissazione così di un livello di spesa uniforme, per voci di costo, per tali acquisti. Il sistema della centralizzazione degli acquisti, nelle varie forme, è volto a realizzare a livello territoriale una uniformità degli acquisti, rendendo così tangibile la modalità degli acquisti pubblici. Il decreto si è espresso al fine del controllo delle spese per incarichi di consulenza, studi, ricerca e co.co.co, introducendo limiti alle spese per consulenza studi e ricerca (art. 14). Ha introdotto inoltre un taglio lineare per la spesa di autovettura che non può essere superiore al 30% della spesa sostenuta nel 2011 (deroga solo per 2014 per contratti in essere). Il decreto 66/2014 – Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale – ha inoltre previsto l’ampliamento del ricorso a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi e il rafforzamento dei compiti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che deve elaborare i prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi e pubblicare i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti (articoli 9 e 10). Le nuove disposizioni, di cui all’articolo 46 comma 6 del dl. 66/2014 in tema di riduzione delle spese per le Regioni, prevedono, tra l’altro, un incremento di 3.452 milioni di euro del contributo già fissato – inerente i risparmi – per gli anni 2015-2018, in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31/01/2015. Gli ambiti e gli importi, rispetto, invece, al contributo complessivo originariamente stabilito riferito agli anni 2014 e 2015-2018 (pari a 500 milioni di euro per l’anno 2014 ed a 750 milioni di euro per gli ulteriori anni) saranno definiti con decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
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Questo articolo è stato scritto da...

Beatrice Corradi
Dott.ssa Beatrice Corradi
Dirigente del Servizio Provveditorato, Affari generali e Gruppi Consiliari del Consiglio regionale della Liguria
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