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La possibilità di utilizzare, per la partecipazione alle gare pubbliche, i requisiti posseduti dai soci è stata prevista espressamente all’art. 66, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023 solo per le gare relative ai servizi di ingegneria ed architettura, per un periodo di cinque anni dalla costituzione delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa. Inoltre, per le stesse gare, possono essere utilizzati, sempre entro i cinque anni dalla loro costituzione, i requisiti posseduti dai direttori tecnici o dai professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato qualora costituite nella forma di società di capitali. Pertanto, fatta eccezione per le gare relative ai servizi tecnici e di ingegneria, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai soggetti giuridici partecipanti alla procedura di gara, intendendosi per tali gli “operatori economici” elencati all’art. 65 del D.lgs. n. 36/2023 e non potendosi estendere tale definizione fino a comprendere i soci componenti gli stessi, soggetti giuridici distinti dalle società di capitali di cui, appunto, sono soci.

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Redazione MediAppalti
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