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( vote)1. La complessità procedurale delle gare d’appalto. Disposizioni normative che si sono susseguite in materia di appalti
La gara pubblica è costituita da molteplici adempimenti normativamente previsti per la stazione appaltante ma anche per i partecipanti ed offerenti. Fino a qualche decennio fa la partecipazione alle gare d’appalto implicava per le parti interessate sicuramente un processo meno complesso e formalizzato, secondo una norma frammentaria, in cui la giurisprudenza amministrativa e comunitaria si esprimevano con minore intensità e frequenza.
Non solo la procedura a trattativa privata o i rinnovi erano strumenti di utilizzo diffuso – il cui ricorso quindi non presupponeva molti adempimenti procedurali per l’ente – ma gli oneri, in via generale, per i partecipanti alle gare anche di tipo pratico – operativo non erano numerosi o complicati. Oggi la partecipazione alle gare per l’operatore economico implica, prima di tutto, una conoscenza delle disposizioni e degli adempimenti richiesti dalla norma di riferimento, si pensi alla fatturazione elettronica, allo scorporo dell’Iva, ma anche alle procedure connesse alla partecipazione alla piattaforma del mercato elettronico o agli adempimenti connessi alla verifica dei requisiti con avcpass.
Vi sono obblighi a carico degli offerenti che sono presenti comunque da sempre. E’ il caso, ad esempio, del principio che le offerte devono essere tassativamente presentate entro i termini prescritti dal bando, poiché i medesimi sono posti a tutela del fondamentale principio, anche di derivazione comunitaria, della parità di trattamento. Costituisce, pertanto, causa di esclusione il mancato rispetto del termine di presentazione. Nuove disposizioni, finalizzate al controllo ed alla riduzione della spesa, impongono la forma elettronica alla stipulazione del contratto con l’obbligo per le parti della firma digitale; altra disposizione impone l’onere per l’aggiudicatario dell’accollo delle spese di pubblicità sostenute preliminarmente dall’Ente. La principale fonte normativa di carattere generale in materia di servizi e forniture è rimasta per anni la disciplina di contabilità di Stato (R.D. 2440/1923 e R.D. 827/1924). L’ordinamento comunitario intervenne nella materia degli appalti pubblici con una disciplina di dettaglio contenuta nella direttiva 71/305/CE, concernente gli appalti di lavori, accolta nell’ordinamento nazionale con la legge 584 dell’8 agosto 1977. Le direttive comunitarie adottate nel tempo furono accolte con i seguenti decreti legislativi:
• D. Lgs 24 luglio 1992, n. 358 in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
• D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157 in materia di appalti pubblici di servizi, in attuazione della direttiva 92/50/CEE.
Gli eventi sociali e in particolare il dilagare di fenomeni corruttivi hanno portato a imporre al sistema connesso alle procedure di gara – in linea con quanto disposto a livello comunitario – un insieme di norme volte a rendere maggiormente trasparente, garantendo la massima partecipazione, le procedure e le scelte dell’Amministrazione obbligando, in ogni caso, anche l’operatore a rispettare prescrizioni, regole, termini e modalità a pena di non ammissibilità della relativa candidatura o continuazione del rapporto contrattuale. Un esempio di tale situazione è stato l’obbligo per l’aggiudicatario di comunicare il proprio conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010. In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, la richiamata normativa prevede che gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti utilizzino uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche: il mancato utilizzo dei predetti strumenti determina la risoluzione di diritto dei contratti.
Gli eventi sociali e in particolare il dilagare di fenomeni corruttivi hanno portato a imporre al sistema, connesso alle procedure di gara, un insieme di norme volte a rendere maggiormente trasparente le procedure e le scelte dell’Amministrazione obbligando, in ogni caso, anche l’operatore a rispettare prescrizioni, regole, termini e modalità, pena la non ammissibilità della relativa candidatura o continuazione del rapporto contrattuale. Un esempio di tale situazione è stato l’obbligo per l’aggiudicatario di comunicare il proprio conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010.
Tante disposizioni, che si avrà modo di analizzare, sono anche la conseguenza di una demateralizzazione della gestione amministrativa, garantendo, in altro modo, la tracciabilità ed evidenza dei fatti posti in essere dall’ente e dall’operatore economico.
2. Gli adempimenti amministrativi. Le esclusioni per moralità professionale nelle disposizioni normative che nel tempo si sono adottate. Prima dell’articolo 38 del codice degli appalti
Il R.D. 827/1924 recitava: <>.
L’art. 3, dell’ultima comma, del R.D. 2440/1923: <>.
Il d.lgs. 358/1992, individuava, diremmo, semplicemente, quali cause di esclusione per l’impresa: lo stato di fallimento, la liquidazione, la cessazione di attività ed il concordato preventivo; la pronunciata di una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato con effetti sulla moralità professionale, o per delitti finanziari; l’errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice, nell’esercizio della relativa professione; l’irregolarità con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; l’irregolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza e la grave colpevolezza in caso di false dichiarazioni nel fornire informazioni che potevano essere richieste nell’ambito delle citate dichiarazioni.
L’art. 38 del d.lgs. 163/2006 ha ampliato ulteriormente i casi di non ammissibilità alla partecipazione alle gare ed ha affermato, diversamente dalle disposizioni precedenti, che:
<< Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:…». Introducendo il principio della non possibile stipulazione, prima non esplicitata, da parte dei soggetti in dette condizioni.
L’art. 11 del d.lgs. 358 del 1992 in merito ai requisiti di partecipazione dei candidati, si presentava con una casistica più ampia rispetto alle prescrizioni precedenti.
L’art. 38 del d.lgs. 163/2006 ha ampliato ulteriormente i casi non ammissibilità alla partecipazione alle gare ed ha affermato, diversamente dalle norme precedenti, che: <>.
Il Codice degli appalti ha richiamato diversi istituti e norme di settore per ampliare i casi di esclusione dalla gara, toccando, trasversalmente, tutti gli aspetti economici, sociali o fiscali previsti dall’ordinamento. Dopo gli anni Novanta, l’entrata in vigore del Codice degli appalti ha avuto il compito di riordinare, in un quadro normativo unico, tutti gli adempimenti connessi agli affidamenti.
L’art. 38 contiene casi particolari ed eterogenei di esclusione dalle gare: l’intestazione fiduciaria (lett. “d”) a società fiduciarie non autorizzate in base alla l.1966/1939; la violazione dell’obbligo di denunzia di alcuni reati particolari, estorsione e concussione, previsti dalla l. 203/1991; la partecipazione congiunta, in sede di gara, di società collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., qualora il rapporto di collegamento o controllo abbia determinato la presentazione di offerte concordate al fine di alterare lo svolgimento. Temi prima non previsti nelle norme inerenti gli appalti pubblici.
L’art. 38 contiene casi particolari ed eterogenei di esclusione dalle gare: l’intestazione fiduciaria (lett. “d”) a società fiduciarie non autorizzate in base alla l.1966/1939; la violazione dell’obbligo di denunzia di alcuni reati particolari, estorsione e concussione, previsti dalla l. 203/1991; la partecipazione congiunta, in sede di gara, di società collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., qualora il rapporto di collegamento o controllo abbia determinato la presentazione di offerte concordate al fine di alterare lo svolgimento. Temi prima non previsti nelle norme inerenti gli appalti pubblici.
Nei contratti pubblici il fallimento della parte privata – diversamente da quanto succede nei contratti tra privati – ha come effetti, mediante l’art. 38, la risoluzione del contratto, la non partecipazione alle gare pubbliche e l’esclusione. Le Stazioni Appaltanti richiedono ai concorrenti di dichiarare non solo di non trovarsi in stato di fallimento o altra procedura parafallimentare, ma anche che non sia in corso, alla data di pubblicazione del bando, un procedimento per la loro dichiarazione. Tra le attuali cause di esclusione è attribuita, tra l’altro, importanza alla materia della sicurezza, obbligando al rispetto delle relative disposizioni. Per tale ragione la stazione appaltante ne verifica l’applicazione nella fase di formulazione dell’offerta economica e di giustificazione dell’anomalia, tenuto conto che, preliminarmente, il candidato deve dichiarare il non aver gravemente violato le relative norme. Il tema della sicurezza non era un tempo di così pieno e rilevante interesse, pur se costituzionalmente considerato già rilevante.
Le attuali cause di esclusione attribuiscono, tra l’altro, importanza alla materia della sicurezza, obbligando al rispetto delle relative disposizioni, circostanza da verificarsi da parte della stazione appaltante, attraverso la verifica della congruità – nella fase di formulazione dell’offerta economica e di giustificazione dell’anomalia – tenuto conto che, preliminarmente, il candidato deve dichiarare la non violazione delle norme relative. Il tema della sicurezza non era un tempo di così pieno e rilevante interesse, pur se costituzionalmente rilevante.
L’articolo 38 del dlgs. 163/2006 dedica molto attenzione, richiamandole, alle disposizioni di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, al fine anche di contrastare le organizzazioni criminali di tipo mafioso. Le cause di esclusione si applicano, come è noto, a tutta la compagine societaria (titolare e il direttore tecnico o soci in funzione del tipo di società). Il testo da cui discendono nuovi obblighi, rispetto al passato, per i partecipanti alla gara, prevede, espressamente, come peraltro già chiarito dalla prevalente giurisprudenza, che il partecipante è tenuto a dichiarare anche le eventuali condanne subite per le quali è stata concessa la non menzione nel certificato del casellario, elemento non richiesto prima del Codice degli appalti. Causa di esclusione, come era già stabilito dalle norme di contabilità pubblica, è l’aver commesso reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale a seguito della quale, precisa ora la norma, è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta. Anche la norma in questione si applica a tutti i partecipanti la società, come descritto dall’art. 38 comma 1 lettera b). L’espressione “moralità professionale” deve intendersi riferita non solo alle competenze professionali ma, in senso più ampio ed articolato, alla condotta e alla gestione di tutta l’attività professionale. La giurisprudenza ha precisato che l’espressione moralità deve essere riferita ad ogni reato commesso nell’esercizio di una attività professionale, da chiunque esercitata, con il solo limite della sua riconducibilità ad una attività professionale. Tale valutazione va effettuata non in astratto, ma tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e della prestazione che la ditta dovrà espletare se risulterà aggiudicataria, come Anac ha più volte chiarito. Le fattispecie di reato rilevanti ai fini dell’esclusione sono quelle relative a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante, tra queste, si citano i reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio, i reati in materia ambientale, economica, finanziaria.
3. L’autodichiarazione del possesso dei requisiti
Ciascun operatore economico partecipante ha l’onere di dichiarare tutte le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale espressamente previsti dalla norma.
Ciascun operatore economico partecipante ha l’onere di dichiarare tutte le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale espressamente previsti dalla norma.
Il partecipante predispone una autodichiarazione contenente i requisiti formali previsti dal D.P.R. 445/2000, con la locuzione “il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste per il caso di false dichiarazioni dall’art. 76, dichiara….” e deve allegare la fotocopia del documento d’identità. La autodichiarazione predisposta dalla Stazione Appaltante con contenuto generico che attestata la mancanza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche, contenute nell’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, è da ritenersi accoglibile anche se sono presenti pronunce del giudice amministrativo di parere contrario. Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta, invece, in forma generica direttamente dal partecipante, è sicuramente accoglibile se conforme alla previsione del bando, tenuto altresì conto delle cause tassative di esclusione e dell’istituto del soccorso istruttorio.
L’autodichiarazione predisposta dalla Stazione Appaltante con contenuto generico che attestata la mancanza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche, contenute nell’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, è da ritenersi accoglibile, anche se sono presenti pronunce del giudice amministrativo di parere contrario.
A norma del comma 2 dell’articolo 38, l’operatore economico può attestare il possesso di tutti i requisiti elencati nel comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva, nella quale devono essere anche indicate le eventuali condanne per le quali sia stato accordato il beneficio della non menzione, in conformità all’articolo 77-bis del d.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui siano presenti condanne a carico di amministratori o direttori cessati, l’impresa, per evitare l’esclusione, deve dimostrare di aver tenuto una condotta di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. I requisiti elencati dall’art. 38 devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipulazione del contratto. Analizzando le regole che sovraintendo la partecipazione alla gara, la gara pubblica dovrebbe comunque essere uno strumento per garantire la legalità del sistema e non un mezzo per favorire la corruzione.
I requisiti elencati dall’art. 38 devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipulazione del contratto. Analizzando le regole che sovraintendo la partecipazione alla gara, la gara pubblica dovrebbe comunque essere uno strumento per garantire la legalità del sistema e non un mezzo per favorire la corruzione.
Le autodichiarazioni presentate in sede di gara sono soggette a controlli. Nel corso della procedura di esame dell’offerta, l’art. 48 prescrive che siano sorteggiati un numero di concorrenti non inferiori al 10% dei partecipanti nei cui confronti occorre verificare le autodichiarazioni rese in sede di gara in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria. Lo stesso controllo andrà eseguito nei confronti del primo e del secondo aggiudicatario.
La verifica del possesso dei requisiti generali, in conformità alle dichiarazioni presentate, viene invece disposta di norma nei confronti degli aggiudicatari, in ossequio al contenuto dell’art. 11 del Codice, che condiziona l’efficacia del contratto fino alla conclusione dei controlli. È tuttavia da evidenziare che il D.P.R. 445/2000, all’art. 71, dispone la facoltà dell’Amministrazione di verificare ogni qualvolta vi siano dubbi sulla veridicità delle autodichiarazioni ricevute.
4. L’affidabilità professionale e la definitività degli accertamenti compiuti in casi specifici dalle autorità competenti
L’art. 38 contiene la previsione di due distinte situazioni di esclusione dalla gara pubblica: la “grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara” e dall’altra il “grave errore nell’esercizio dell’attività professionale”, le quali devono essere provate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara con “ogni mezzo di prova”. L’affidabilità professionale, nelle sue diverse connotazioni, richiede sempre comunque, un giudizio di “gravità” che deve essere fatto dalla Stazione Appaltante: le ragioni per cui la negligenza o l’errore sono ritenute “gravi” devono essere adeguatamente motivate pena l’illegittimità del provvedimento di esclusione trattandosi sempre di una valutazione discrezionale. E’ chiarito che (cfr. Cons. St., sez. III, 5 maggio 2014 n. 2289) debba optarsi per un’interpretazione estensiva della norma, in linea con la sua ratio, attenendo la prescrizione ai fondamentali principi di lealtà, affidabilità contrattuale e professionale. La circostanza che vi sia stato un provvedimento di risoluzione per inadempimento contrattuale posto a carico dell’impresa partecipante, anche se proveniente da un’altra amministrazione, rileva in ogni caso quale elemento oggettivo da sottoporre, previa ottemperanza da parte dell’impresa partecipante al relativo obbligo dichiarativo, alla valutazione discrezionale della stazione appaltante (cfr. anche TAR Lazio sez. III ter, 18 luglio 2014 n 10477). Una volta ottemperato tale onere dichiarativo in sede di partecipazione, viene poi in rilievo il potere discrezionale della stazione appaltante, diretto a valutare l’effettiva incidenza delle predette circostanze rispetto all’affidabilità complessiva dell’impresa partecipante alla gara (cfr. Cons. Stato, V, 28.12.2011, n.6951; Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2011 n. 409). A riguardo le direttive dell’Unione Europea in materia di appalti pubblici – ostative, com’è noto, a letture formalistiche delle norme – prevedono la possibilità di escludere l’operatore economico che nell’esercizio della propria attività professionale abbia commesso un “errore grave”, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione (senza l’ulteriore frammentazione della fattispecie, quanto alle modalità in cui si articola tale “negligenza” o al committente nei cui confronti essa si è verificata in concreto), come dispone l’art. 45 (secondo comma, lett. d) della direttiva 2004/18/CE. È opportuno chiarire che una grave violazione dei doveri professionali può mettere in discussione l’integrità di un operatore economico e dunque rendere quest’ultimo inidoneo ad ottenere l’aggiudicazione di un appalto pubblico indipendentemente dal fatto che abbia per il resto la capacità tecnica ed economica per l’esecuzione dell’appalto.
Le direttive dell’Unione Europea in materia di appalti pubblici – ostative, come è noto, a letture formalistiche delle norme – prevedono la possibilità di escludere l’operatore economico che nell’esercizio della propria attività professionale abbia commesso un “errore grave”, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione (senza l’ulteriore frammentazione della fattispecie, quanto alle modalità in cui si articola tale “negligenza” o al committente nei cui confronti essa si è verificata in concreto).
L’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, par. 4 lett. c) e g) prevede, rispettivamente, ipotesi di gravi illeciti professionali e le “carenze nell’esecuzione”, i quali possono ritenersi corrispondenti ai concetti elaborati nel diritto nazionale di “errore grave” e di “negligenza e malafede”.
La Stazione Appaltante valuta la gravità degli inadempimenti commessi dai concorrenti nello svolgimento di precedenti rapporti contrattuali, per stabilire ex ante se tale comportamento sia tale da far venir meno il requisito di affidabilità dell’impresa ad assumere le obbligazioni conseguenti all’eventuale aggiudicazione della gara (cfr. AVCP parere n. 19/2012). Tale determinazione è soggetta al sindacato di legittimità nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 25 maggio 2012 n, 3078).
5. Alcuni obblighi pratico-operativo: il sopralluogo, il versamento del contributo, la cauzione
La mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori determina una violazione di una prescrizione del Regolamento ed una carenza di un elemento essenziale dell’offerta. In base all’art. 106, comma 2, del Regolamento, infatti, l’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici «è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di avere fatto una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto».
L’art. 106 è riferito agli appalti di lavori e non vi è una norma analoga per i servizi e per le forniture.
Vi sono dei casi in cui difficilmente un operatore economico può formulare un’offerta attendibile senza aver preso visione dei luoghi, in tali ipotesi il sopralluogo costituisce un elemento essenziale dell’offerta perché indispensabile per la formulazione della stessa (cfr. parere AVCP n. 105 del 9 giugno 2011 Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012). La stazione appaltante può prescrivere il sopralluogo a pena di esclusione qualora l’oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con gli organismi edilizi o qualora la prestazione debba essere eseguita in ambienti specifici e particolari (l’Autorità fa l’esempio del caso di forniture biomedicali da installare in ambienti ospedalieri). Si afferma che le stazioni appaltanti sono tenute, in ogni caso, a indicare chiaramente nella lex specialis di gara se il sopralluogo è obbligatorio o facoltativo e quali soggetti devono eseguirlo, consentendo di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente. Costituisce causa di esclusione l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità ai sensi dell’art. dei commi 65 e 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”). Un inadempimento meramente formale, consistente nell’aver effettuato il versamento seguendo modalità diverse da quelle impartite dall’Autorità stessa, non può essere sanzionato dalla stazione appaltante con l’esclusione, senza che si proceda ad un previo accertamento dell’effettivo assolvimento dell’obbligo in questione (cfr., pareri AVCP n. 8 dell’8 febbraio 2012; n. 4 del 12 gennaio 2011; n. 8 del 14 gennaio 2010; n. 67 del 25 marzo 2010). Ne deriva che, se è corretto riportare nella lex specialis il contenuto delle istruzioni operative concernenti il versamento del contributo all’Autorità e dichiarare l’esclusione in caso di mancato pagamento, non è invece legittimo escludere nel caso di una violazione meramente formale delle descritte istruzioni. In tema di garanzia fideiussoria o cauzionale, sono chiari gli obblighi a carico del partecipante alla gara, rimane ancora complessa, invece, l’ipotesi di presentazione di una cauzione provvisoria di importo deficitario: parte della giurisprudenza ammette, in tal caso, l’esercizio del soccorso istruttorio volto a fare integrare la garanzia.
L’Autorità ha ricondotto la possibile ammissibilità richiamando i principi generali che presiedono l’applicazione dell’art. 46, comma 1, del Codice, in tema di integrazione documentale, ove ciò non incida sulla parità di trattamento tra i concorrenti e, quindi, nel caso di specie, in ipotesi di evidente errore formale. La determinazione dell’Autorità n. 4 del 10 ottobre 2012 definisce, mediante un elenco, i casi di esclusione connessi a errori nella presentazione della garanzia, tracciando sul tema un quadro chiaro e completo degli obblighi a carico dell’offerente.
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