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Premesse

Fra i principi generali che informano l’agire della pubblica amministrazione l’articolo 1 della Legge n. 241/1990 originariamente prevedeva «criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità» (obblighi di pubblicazione). A seguito della modifica apportata dalla Legge n. 15/2005, il legislatore al medesimo articolo 1 della Legge n. 241/1990 ha congiunto al principio di pubblicità a quello della trasparenza nel testo che oggi cosi recita «1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell’ordinamento comunitario».

L’estrinsecazione del principio di trasparenza si realizza tramite il diritto di accesso – potere del singolo di ottenere l’ostensione di atti della pubblica amministrazione, non oggetto del presente contributo – e gli obblighi di pubblicazione posti a carico delle stazioni appaltanti – a beneficio indiscriminato di tutti gli interessati -, entrambi strumenti previsti e disciplinati dal legislatore per garantire la massima trasparenza dell’agire amministrativo.

Il presente contributo si pone come obiettivo l’analisi del regime della trasparenza in materia di contratti pubblici, nella quale gli obblighi di pubblicazione, quali corollari del citato principio di trasparenza, trovano applicazione in relazione a diverse finalità tanto che risulta indispensabile inquadrare preliminarmente le differenti logiche e finalità che disciplinano da una parte gli obblighi di trasparenza ai fini conoscitivi e dall’altra gli adempimenti relativi al principio di pubblicità legale. Circa gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici – che ha inevitabili risvolti in ambito contenzioso – occorre infatti tenere distinti la pubblicità volta a garantire la generale conoscibilità degli atti in ottica partecipativa e/o di controllo da parte di tutti gli interessati dalla pubblicità degli atti di gara che permette la produzione dei relativi effetti legali (albo on line dell’Amministrazione) e finalizzata ad assicurare una presunzione di conoscenza degli atti pubblicati comportando ad esempio la decorrenza dei termini per la partecipazione alla gara ovvero del termine per la proposizione di un’impugnativa giurisdizionale.

Con riferimento alla contrattualistica pubblica il principio di trasparenza ha trovato piena e completa esplicazione nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 33/2013 (“Decreto Trasparenza”), come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 proprio in materia di obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, e nel D.Lgs. n. 50/2016 (“Codice Appalti”), come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, riferimenti normativi che andremo ad esaminare.

Gli obblighi di pubblicazione dei documenti amministrativi operano come corollario del principio di trasparenza

1. Gli obblighi di pubblicazione nel settore dei contratti pubblici

Gli obblighi di pubblicazione degli atti relativi alla contrattualistica pubblica rispondono al principio comunitario di garanzia della massima trasparenza e diffusione degli stessi al fine della più ampia partecipazione possibile di operatori economici alle procedure ad evidenza pubblica, come da ultimo declinati nella direttiva 23/2014 in tema di concessioni, direttiva 24/214 e direttiva 25/2015 in tema di appalti.

Circa gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la disciplina generale si rinviene nel Decreto Trasparenza in cui «La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche» (articolo 1).

Al fine di consentire la piena accessibilità delle informazioni pubblicate, con l’articolo 9 del Decreto Trasparenza il legislatore ha disposto che «nella home page dei siti istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all’articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione «Amministrazione trasparente».

In materia di contrattualistica pubblica con l’articolo 37 del Decreto Trasparenza in particolareviene previsto che «1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

a) i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190[1];

b) gli atti e le informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Già nell’incipit dell’articolo 37 si ritrova la distinzione fra la pubblicità legale («… fermi restando gli obblighi di pubblicità legale …») e la pubblicità di tipo informativo, a cui proprio è volta la disciplina dell’articolo 37 in questione: mentre la prima si riferisce agli atti da pubblicarsi nel cd. albo pretorio, la seconda si attua tramite la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni e ha lo scopo generalizzato di informare i cittadini delle procedure di gara in corso onde consentire loro di attuare un controllo diffuso dell’agire amministrativo. La pubblicità legale, invece, ha come fine quello di garantire la presunzione di conoscenza degli atti pubblicati e produrre gli effetti giuridici per i quali tale tipo di pubblicità è preordinata. In tal senso l’onere di consultare l’albo pretorio (o albo on line) ricade sul soggetto interessato (ad esempio a partecipare a una gara o ad impugnare un atto della stessa).

Al fine di recepire tra l’altro gli orientamenti di matrice comunitaria[2], l’articolo 29 del Codice Appalti, rubricato “principi in materia di trasparenza“, prevede al primo periodo del comma 1 un generale obbligo di trasparenza e pubblicità per tutti gli atti relativi sia alla programmazione che all’affidamento di pubblici lavori, opere, servizi e forniture (testualmente si legge infatti «1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni … devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»).

Dopo le prime due categorie “generali” (atti relativi alla programmazione e all’affidamento), il legislatore si è premurato di specificare alcuni atti, già compresi nelle prime due ipotesi, la cui pubblicazione assume un ruolo di maggior rilievo: viene, ad esempio, indicato l’obbligo della stazione appaltante di pubblicare il provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti, fissando peraltro il breve termine di due giorni dall’adozione, in conformità ai termini del nuovo rito c.d. super accelerato previsto all’art. 120 comma 2-bis del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016[3]. La norma in questione, infatti, in deroga alla disciplina generale sull’interesse all’impugnazione degli atti di gara, ha inteso qualificare tali atti come immediatamente lesivi e come tali suscettibili di immediata contestazione.

In sintesi, ai sensi dell’articolo 29 del Codice Appalti sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, le amministrazioni devono pubblicare gli atti relativi a:

(i) programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, ossia la programmazione (biennale con aggiornamento annuale) di:

– acquisti di beni e di servizi (introdotta con il nuovo Codice Appalti, prima era necessaria solo per i lavori) di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

– opere pubbliche, in combinato disposto con l’articolo 38 del Decreto Trasparenza, “in corso” con l’indicazione dei “tempi”, dei “costi unitari” e degli “indicatori di realizzazione;

(ii) procedure per l’affidamento (ivi compresi quelle “sotto soglia” disciplinate all’articolo 36 del Codice Appalti tra cui gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro) di appalti pubblici di:

– servizi, forniture, lavori e opere;

– concorsi pubblici di progettazione;

– concorsi di idee e di concessioni.

(iii) provvedimenti di “esclusioni” dalla procedura di affidamento e le “ammissioni” all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionale.

(iv) la “composizione della commissione giudicatrice” e i “curricula dei suoi componenti”.

(v) resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Sul tema occorre analizzare anche la delibera n. 1310/2016 dell’ANACPrime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. Ad avviso dell’ANAC le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti indicati all’art. 2, comma 2-bis[4] del Decreto Trasparenza sono tenuti a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” – sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” – gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 29 del Codice Appalti, come elencati nell’allegato 1 alla stessa delibera n. 1310/2016, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara. L’ANAC ha quindi fornito un dettagliato elenco degli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria definendolo una “mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione” previsti dal Decreto Trasparenza[5].

In materia di contratti pubblici la disciplina generale della pubblicità degli atti si rinviene dal combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016

2. Il nodo della pubblicità dei provvedimenti di ammissione ed esclusione

Come anticipato nel paragrafo precedente, ai sensi dell’articolo 29 del Codice Appalti sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, le amministrazioni devono pubblicare i provvedimenti di “esclusioni” dalla procedura di affidamento e le “ammissioni” all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionale, valutati come immediatamente lesivi e come tali suscettibili di immediata contestazione

L’articolo 29 al comma 1 infatti precisa che « … Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione».

L’art. 29 citato introduce quindi un preciso onere di comunicazione a carico delle stazioni appaltanti al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso; tale incombenza è a carico della stazione appaltante anche sotto il profilo formale, posto che deve indicarsi l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti, e ciò al fine di far decorrere il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis c.p.a. dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

A riguardo si rileva che la finalità precipua di detta previsione dell’articolo 29, a differenza dell’impianto generale dello stesso volto a tutelare il principio di trasparenza ai fini conoscitivi, si rifà maggiormente alla cd. pubblicità legale ovvero volta a garantire la conoscenza del provvedimento per l’eventuale proposizione del ricorso, benché detta pubblicazione debba avvenire nella sezione “Amministrazione trasparente” e non sull’albo pretorio o sul profilo del committente, previsione questa inusuale per gli atti soggetti alla pubblicità legale e pertanto idonea a generare confusione anche ai fini dell’accesso a detti dati da parte dei cittadini.

Per cercare di fare chiarezza sul punto, il D.Lgs. n. 56/2017 ha introdotto al comma 1 dell’articolo 29 la previsione secondo cui, oltre agli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti di esclusione o di ammissione adottati in esito alla verifica dei requisiti richiesti entro due giorni dalla loro adozione, entro lo stesso termine i concorrenti devono essere avvisati di tali provvedimenti, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. A seguito della novella quindi ciò che deve essere pubblicato è solo il provvedimento con i nominativi dei concorrenti ammessi o esclusi dalla procedura: per avere evidenza delle relative motivazioni il concorrente dovrà, infatti, richiedere l’accesso agli atti e il termine per la relativa impugnazione decorrerà dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili ai richiedenti, corredati di motivazione.

Per completezza si fa cenno al contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione non sempre univoca circa la decorrenza dei termine per l’impugnazione dei provvedimenti di ammissione o esclusione dalla gara.

Secondo una prima tesi, a mente dell’articolo 120, comma 2-bis c.p.a. il termine di impugnazione dei provvedimenti relativi all’esclusione e all’ammissione alla gara decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del Codice Appalti. Si tratterebbe di una norma che deroga alla disciplina generale sull’impugnazione degli atti amministrativi e che prevede un meccanismo oneroso per i potenziali ricorrenti, per cui deve ritenersi di stretta interpretazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2018, n. 1765). Pertanto, gli effetti derivanti dalla pubblicazione del provvedimento relativo all’esclusione o all’ammissione sul profilo della stazione appaltante non si producono in ipotesi diverse, quali la partecipazione di un rappresentante del concorrente alla seduta della commissione di gara o, come nel caso di specie, la pubblicazione del provvedimento sul bollettino ufficiale dell’amministrazione (cfr. da ultimo TAR Calabria-Catanzaro, sez. I, 15.06.2018 n. 1243; TAR Piemonte, Sez. II, 26 febbraio 2018, n. 262; TAR Lazio – Latina, 5 ottobre 2017, n. 493) .

Secondo altro orientamento, ai fini della verifica in ordine al rispetto del termine di impugnazione rileverebbe anche la circostanza secondo cui il provvedimento che ha determinato l’ammissione della controinteressata sia stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e le imprese partecipanti ne abbiano ricevuto tempestiva comunicazione a mezzo PEC in pari data, nonché che la ricorrente fosse presente, a mezzo del proprio rappresentante, alle relative operazioni di gara, avendo la giurisprudenza chiarito come “il termine per proporre ricorso avverso i provvedimenti di ammissione alla gara decorra dalla pubblicazione del verbale di gara e/o del relativo atto sul portale della stazione appaltante, ovvero, in ogni caso, dalla conoscenza, comunque, avvenuta dell’atto (ormai ex lege) lesivo”, (in tal senso, da ultimo, TAR Campania-Salerno, sez. II, 15.06.2018 n. 950; Consiglio di Stato, sezione V, 23.3.2018 n. 1843; TAR Sicilia-Palermo, sezione III, 15.5.2017 n. 1320; TAR Toscana, sez. I, 18.4.2017 n. 582 e TAR Campania-Napoli, sezione VIII, 2.2.2017 n. 696).

La pubblicazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle gare quale pubblicità legale

3. Gli obblighi di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

La disciplina di dettaglio circa la garanzia del principio di trasparenza in materia contrattualistica pubblica si rinviene nelle disposizioni di cui agli articoli 73 e 74 del Codice Appalti i quali impongono alle stazioni appaltanti rispettivamente l’onere di pubblicazione a livello nazionale e la necessità di rendere disponibile in modalità elettronica i documenti di gara.

In particolare, ai fini del presente contributo, l’articolo 73 del Codice Appalti ha previsto una disciplina particolare e di dettaglio sulla pubblicazione degli avvisi e dei bandi in ambito nazionale, ulteriore rispetto al regime di pubblicità in ambito europeo ai sensi dell’articolo 72. L’articolo 73 al comma 4 prevede infatti che «Fermo restando quanto previsto all’articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement».

Pertanto, gli avvisi e i bandi, dopo essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, devono altresì essere pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e su un’apposita piattaforma digitale dei bandi di gara tenuta presso l’ANAC.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 73 «Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC». L’articolo 29 comma 1 ultimo periodo del Codice Appalti dispone invece per la pubblicazione degli altri atti che «i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente».

Il legislatore al comma 4 dell’articolo 73 ha inoltre disposto che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 11[6]».

Si tratta del Decreto del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture del 2 dicembre 2016 (“Decreto MIT”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017).

Il Decreto MIT all’articolo 2 individua i termini per la pubblicazione degli avvisi e bandi sulla «piattaforma ANAC»(regime non ancora entrato in vigore) e, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul «profilo di committente» con l’indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma, fermo restando che lo stesso Decreto MIT dispone che sarà l’ANAC stessa che con proprio atto definirà «le soglie d’importo, le modalità operative e i tempi per il funzionamento della piattaforma».

Il Decreto MIT ha stabilito inoltre che fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nella GURI con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a 500.000 euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, inoltre:

(i) gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale ex articolo 73 Codice Appalti continuano a decorrere dalla pubblicazione nella GURI e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori;

(ii) i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture.

Infine il Decreto MIT all’articolo 3 ha confermato l’obbligo di pubblicazione di un estratto dei bandi sui quotidiani, al fine «di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali».

Gli obblighi di pubblicazione, cambiano in base all’importo dell’appalto:

– per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e  5.200.000 (soglia comunitaria), per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Pertanto ad oggi i bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati medianti i seguenti strumenti:

– sul profilo della stazione appaltante (presso le sezioni “Albo Pretorio” o la pagina “Bandi, Gare e Contratti”)

– sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

– sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

– sui quotidiani locali e nazionali.

L’articolo 5 del Decreto MIT prevede, infine, la libertà per le stazioni appaltanti di prevedere ulteriori forme di pubblicità e rinvia ad un ulteriore decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti la specificazione delle forme di pubblicità obbligatoria per le procedure sotto-soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lett. b), c) e d) e comma 2, lett. b) e c) del Codice Appalti.

L’art. 73 del D.Lgs. 50/2016 prevede una disciplina di dettaglio sulla pubblicazione degli avvisi e dei bandi in ambito nazionale

4. Conclusioni

Alla luce di quanto rappresentato nel presente contributo, ancora diverse sono le incertezze riscontrabili in ragione della mancata attuazione di tutte le previsioni in materia di obblighi di pubblicazione dei documenti di gara.

Oltre alla mancata implementazione ed entrata in vigore della piattaforma ANAC di cui all’articolo 73 del Codice Appalti non può non rilevarsi come il Decreto MIT previsto dal comma 4 del medesimo articolo 73, chiamato a definire gli indirizzi generali e gli obblighi di pubblicazione, abbia generato ulteriore incertezza in quanto lo stesso ha da una parte rimandato a un successivo provvedimento dell’ANAC la definizione della disciplina relativa alla piattaforma digitale ma dall’altra ha riformulato le regole e gli obblighi di pubblicazione da applicarsi nelle more della operatività della piattaforma stessa in caso di procedura ordinaria per l’affidamento di appalti.

A ciò si aggiunga che rimangono ancora da definire le forme di pubblicità obbligatoria per le procedure sotto-soglia, non interessate neanche dal citato Decreto MIT.


[1] Si ricorda che l’art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012 (cd. Legge Anticorruzione)dispone che, con riferimento alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

 la struttura proponente;

– l’oggetto del bando;

– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;

– l’aggiudicatario;

– l’importo di aggiudicazione;

– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;

– l’importo delle somme liquidate.

Si segnala che la pubblicazione di tali dati deve essere effettuata secondo le indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 29/2016

[2] Sul punto giova richiamare la Legge n. 11/2016 recante le deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, fra i principi ispiratori alla base di quello che sarebbe stato il Codice Appalti, figura tra l’altro il criterio di «q) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d’interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione s) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico».

[3] Comma 2-bis dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo «Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E’ altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività».

[4] L’ANAC chiarisce che i destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre categorie di soggetti:

«1) pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);

2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile»(art. 2-bis, co. 2);

3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» (art.2-bis, co. 3)».

[5] ANAC delibera n. 1310/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6667

[6] Articolo 216 comma 11 del Codice Appalti «Fino alla data indicata nel decreto di cui all’articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 73, comma 4, si applica altresì il regime di cui all’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21».

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Paola Cartolano
Esperta in materia di appalti pubblici
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