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( votes)Corte dei Conti, sezione regionale Puglia, deliberazione n. 22/2025
- La vicenda
La deliberazione n. 22/2025 della sezione Puglia, risulta di particolare importanza anche per le considerazioni espresse in tema di obbligatorio utilizzo del MEPA. Nel caso esaminato in fase di controllo del rendiconto – di un comune -, la sezione rileva una tendenza a procedere con acquisti fuori dal MEPA. La vicenda – ovviamente non appropriata – è stata oggetto anche di segnalazione.
- La deliberazione
Constato il rilevante utilizzo di procedure extra MEPA, il Collegio richiama gli orientamenti, in materia, della giurisprudenza contabile.
Nel dettaglio si rammenta che “il presupposto per procedere ad acquisti autonomi extraConsip e centrali di committenza regionali è l’inidoneità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico bisogno dell’amministrazione, per mancanza di caratteristiche essenziali.
Inidoneità, che deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell’ente e il bene o il servizio oggetto di convenzione, sembra dover riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene, senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno…” (deliberazione SRC Emilia Romagna, n. 38/2016/PAR).
Il presupposto per procedere ad acquisti autonomi extraConsip e centrali di committenza regionali consiste, si precisa, nell’inidoneità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico bisogno dell’amministrazione, per mancanza di caratteristiche essenziali. Come osservato da precedenti deliberazioni della Corte dei conti, a cui questa Sezione si uniforma, non esistono, allo stato, possibilità di approvvigionamento alternative diverse da quelle previste dalle suddette disposizioni, le quali, tra l’altro, avendo carattere derogatorio e, quindi, eccezionale, devono considerarsi di stretta interpretazione. Pertanto, ad avviso della giurisprudenza contabile, in generale, il ricorso diretto al mercato, laddove sia suscettibile di determinare un effettivo risparmio di spesa, potrà avvenire in presenza
dei presupposti individuati dal legislatore e nei limiti da quest’ultimo fissati
(deliberazione SRC Veneto n.348/2017).
- La raccomandazione della Corte ai RUP
Da notare, come anticipato, che il collegio raccomanda al Comune (nda il riferimento deve intendersi ovviamente ai RUP), via generale, di conformarsi a quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare è da richiamare il comma 450 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 in cui si dispone che “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”.
Da notare, ovviamente, che anche per gli acquisiti di importo inferiore ai 5mila euro occorre utilizzare le PAD (anche non certificate, almeno fino al 30 giugno 2025 come da comunicazione del Presidente dell’ANAC) le faq sulla digitalizzazione dell’ANAC, A4 e D7 evidenziano che la deroga, per gli enti locali, sugli acquisti di importo inferiore ai 5mila euro (e sulla possibilità di procedere extra MEPA, ora PAD) deve ritenersi non più applicabile dal 1° luglio 2023.
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