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1. Premesse

A fronte di alcune pronunce discordanti della Magistratura contabile in tema di incentivi alla progettazione di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. (di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici”), diversi sono i dubbi sorti in capo alle pubbliche amministrazioni con riferimento alle scelte da adottare nelle ipotesi in cui il personale interno abbia partecipato alla redazione di atti progettuali.

In particolare, sono le pronunce volte ad individuare l’ambito oggettivo di applicazione della norma di cui all’art. 92 del Codice dei Contratti Pubblici ad aver creato incertezza nell’ambito delle pubbliche amministrazioni considerato che, a fronte di un ormai consolidato orientamento secondo cui l’incentivo alla progettazione previsto a favore dei dipendenti pubblici che materialmente redigono atti di pianificazione spetta solo qualora l’attività di redazione di atti di pianificazione sia collegata alla realizzazione di opere pubbliche mentre non si estende alla mera attività di pianificazione del territorio, si è di recente andato affermandosi un orientamento di segno contrario ad avviso del quale l’incentivo alla progettazione previsto a favore dei dipendenti pubblici che materialmente redigono atti di pianificazione spetta sempre e comunque, a prescindere dal fatto che sia collegata o meno al compimento di opere pubbliche.

Nel prosieguo del presente contributo, dopo un primo inquadramento dell’istituto codicistico, verrà dato conto del contrasto ermeneutico andato via via sviluppandosi con riferimento all’ambito di applicazione oggettivo della disciplina di cui al citato art. 92.

Pronunce discordanti della Magistratura contabile con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 hanno determinato l’insorgere di dubbi in capo alle PA

2. La disciplina codicistica

La prima formulazione della disciplina degli incentivi spettanti agli uffici dell’Amministrazione per la progettazione delle opere pubbliche la si rinviene nella Legge n. 109/1994 (cd. Legge Merloni) che all’art. 18 riconosceva all’ufficio una quota non superiore all’1% del costo dell’opera o del lavoro qualora l’ufficio “abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro”: la Legge Merloni, dunque, prevedeva solo gli incentivi per la redazione di progetti esecutivi di opere o lavori pubblici.

Tale disciplina è stata più volte modificata nel corso degli anni e, infine, è stata recepita nel Codice dei Contratti Pubblici all’art. 92 di cui, considerati gli aspetti oggetto di approfondimento nel prosieguo del presente contributo, si pongono fin da subito in evidenza i commi 1, 5, 6 e 7.

Testualmente i predetti commi così recitano:

  • comma 1:Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata”;
  • comma 5: “Una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all’art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri”;
  • comma 6: “Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto”;
  • comma 7: “A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonchè dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonchè all’aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonchè i comuni e le province e i loro consorzi. […]”.

L’incentivo alla progettazione previsto dal Codice dei Contratti Pubblici rappresenta un’eccezione legale al principio per cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici è fissato dai contratti collettivi in quanto attribuisce un compenso ulteriore e speciale, rinviando per la determinazione dello  stesso ai regolamenti interni dell’amministrazione aggiudicatrice, previa contrattazione decentrata. La norma di cui all’art. 92 del Codice dei Contratti Pubblici esprime, dunque, un preciso favor del legislatore per l’affidamento di incarichi concretanti prestazioni d’opera professionale a dipendenti di ruolo dell’ente disponendo misure volte a remunerare le specifiche professionalità coinvolte.

Come già riferito, con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 92, e in particolare all’interpretazione della locuzione “atto di pianificazione comunque denominato” di cui al comma 6 dello stesso articolo, a fronte di un orientamento granitico della Corte dei Conti, si sta via via facendo strada un nuovo orientamento degno di nota. Dei due predetti orientamenti si darà conto nei prossimi paragrafi.

L’incentivo alla progettazione previsto dall’art. 92 del Codice dei Contratti Pubblici rappresenta un’eccezione legale al principio per cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici è fissato dai contratti collettivi in quanto attribuisce un compenso ulteriore e speciale

3. Ambito oggettivo di applicazione – I orientamento

Il primo e più consolidato orientamento della Magistratura contabile sull’individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 92 del Codice dei Contratti Pubblici, afferma che le stesse diposizioni, comportando una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici, costituiscono norme di stretta interpretazione per le quali opera il divieto di analogia ai sensi dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (ex multis Corte dei Conti, sez. controllo Umbria, parere 23 ottobre 2013 n. 125; Corte dei Conti, sez. controllo Campania, parere 7 maggio 2008 n. 7). Stante il carattere derogatorio della predetta normativa, occorre, dunque, delimitarne l’ambito di applicazione.

Come chiarito dai Giudici contabili anche in recentissime pronunce, “l’art. 92 comma 1 presuppone l’attività di progettazione nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell’opera pubblica progettata. A fortiori lo stesso comma 6 dell’art. 92 prevede che l’incentivo alla progettazione venga ripartito “fra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto” e, dunque, è di palmare evidenza come il riferimento normativo e la conseguente voluntas legis siano ascrivibili solo alla materia dei lavori pubblici, presupponendosi una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un’opera di pubblico interesse” (cfr. da ultimo Corte dei Conti, sez. controllo Toscana, parere 23 ottobre 2013 n.276).

A tale riguardo la Magistratura contabile in un’altra sede (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo Piemonte, parere 30 agosto 2012 n. 290) ha chiarito che “La norma àncora chiaramente il riconoscimento del diritto di ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell’atto di pianificazione, riferita ad opere pubbliche e non ad atti di pianificazione del territorio, sia avvenuta all’interno dell’Ente” essendo, dunque, necessario che l’attività di progettazione sia il presupposto di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un’opera pubblica.

L’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, quale presupposto per l’erogazione di compensi incentivanti al personale in servizio per la redazione di progetti, come evidenziato da diverse pronunce della Corte dei Conti, è testualmente previsto al comma 7 dell’art. 92 quale criterio da prendere in considerazione per lo stanziamento di fondi necessari al finanziamento delle spese progettuali in sede di stesura dei bilanci dello Stato, delle amministrazioni statali, delle regioni e delle autonomie locali.

Appare a questo punto necessario precisare quale significato della locuzione “atto di pianificazione comunque denominato” contenuta nel comma 6 dell’art. 92 del Codice dei Contratti Pubblici hanno fornito i Giudici contabili aderenti all’orientamento di cui si sta dando conto nell’ambito del presente paragrafo.

L’indirizzo più consolidato in seno alla Magistratura contabile (cfr. ex multis Corte dei Conti, sez. controllo Umbria, parere 23 ottobre 2013 n. 125; Corte dei Conti, sez. controllo Toscana, parere 13 novembre 2012 n. 293; Corte dei Conti, sez. controllo Piemonte, parere 30 agosto 2012 n. 293; Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, parere 30 maggio 2012 n. 259; Corte dei Conti, sez. controllo Puglia, parere 16 gennaio 2012 n.1) evidenzia che un‘interpretazione letterale della norma di cui al comma 6 dell’art. 92 citato consente di affermare che l’atto di pianificazione comunque denominato ivi indicato si riferisce ad atti che abbiano ad oggetto la pianificazione del territorio collegata alla realizzazione di opere pubbliche (ad esempio la variante necessaria per la localizzazione di un’opera) e non si estende alla mera attività di pianificazione del territorio (ad esempio la redazione del piano regolatore o una variante generale).

Ai fini della riconoscibilità del diritto di compenso incentivante, ad avviso della citata giurisprudenza consolidata, assume rilevanza non il nomen juris attribuito all’atto di pianificazione ma il suo contenuto specifico, intimamente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica ovvero a quel quid pluris di progettualità interna, rispetto ad un mero atto di pianificazione generale che costituisce, al contrario, diretta espressione dell’attività istituzionale dell’ente per la quale al dipendente è già corrisposta la retribuzione ordinariamente spettante.

Alcune pronunce della Corte dei Conti giungono alla medesima conclusione attraverso un’interpretazione sistematica della norma di cui al comma 6 dell’art. 92 atteso che “la previsione di cui al comma 6 va coordinata sia con i precedenti commi del medesimo art. 92 – il cui impianto ruota intorno all’attività di progettazione di un’opera o di un lavoro che l’amministrazione pubblica, in veste di stazione appaltante, deve aggiudicare (cfr. comma 1 laddove si richiamano compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse) – sia con il precedente art. 90” (da ultimo cfr. Corte dei Conti, sez. controllo Marche, parere 4 ottobre 2013 n. 67). La stringente connessione fra gli artt. 90 e 92 del Codice dei Contratti Pubblici è acclarata soprattutto dalla derivazione degli stessi, ovvero dagli artt. 17 e 18 della Legge Merloni, rinvenibile nei riferimenti normativi riportati nelle rispettive rubriche: “Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (articoli 17 e 18, legge n. 109/1994)” all’art. 90 e “Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (articoli 17 e 18, legge n. 109/1994)” all’art. 92. Pertanto, l’esclusivo riferimento ai lavori pubblici dell’art. 90 induce a ritenere che l’art. 92 presuppone l’attività di progettazione nelle varie fasi finalizzata alla costruzione di un’opera pubblica progettata (cfr. ex multis Corte dei Conti, sez. controllo Campania, parere 10 aprile 2013 n. 141).

Alla luce dei predetti principi, nell’ambito della varia casistica oggetto di recenti pronunce, i Giudici contabili, aderendo all’orientamento di cui si sta discorrendo, hanno concluso che l’incentivo alla progettazione non può essere riconosciuto per qualunque lavoro di manutenzione ordinaria/straordinaria su beni dell’ente locale, ma solo per lavori di realizzazione di un’opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, parere 15 ottobre 2013 n. 442).

Ed ancora, la partecipazione alla predisposizione del piano di azione e della mappatura acustica, i quali sono atti solo potenzialmente e non specificatamente collegati alla realizzazione di opere pubbliche, rientra nell’espletamento di un’attività riconducibile ad una funzione istituzionale, rispetto alla quale il dipendente che abbia materialmente redatto l’atto svolge un’attività lavorativa ordinaria che è da ricomprendersi nei compiti e doveri d’ufficio e come tale non suscettibile della liquidazione dell’incentivo ex art. 92, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo Liguria, parere 11 novembre 2013 n. 80).

Non può dare luogo al riconoscimento dell’incentivo alla progettazione neanche la redazione di un piano di caratterizzazione ambientale disciplinato all’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 poiché il predetto piano, ad avviso dei Giudici contabili, non consiste in un atto di pianificazione riferito ad opere pubbliche bensì in un mero atto di pianificazione del territorio (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo Toscana, parere 23 ottobre 2013 n. 276).

Di interesse, per i fini di cui al presente contributo, è una recente pronuncia (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo Toscana, parere 29 luglio 2013 n. 252) che chiarisce come la redazione di un atto regolamentare (nella specie il regolamento urbanistico dell’ente) non potendo essere assimilato, per il suo contenuto intrinseco, ad un progetto di lavori comunque denominato, non riconosca il diritto ad ottenere il compenso incentivante di cui all’art. 92 del Codice dei Contratti Pubblici.

In generale, inoltre, si evidenzia che la giurisprudenza contabile è univoca nel non riconoscere al personale interno dell’ente il diritto al compenso incentivante per l’attività di redazione del piano regolatore generale o per l’attività di rinnovo delle previsioni di piano regolatore scadute (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo Umbria, parere 9 luglio 2013 n. 119).

Al contrario, sono state ritenute idonee a consentire l’erogazione dell’incentivo ex comma 6 dell’art. 92 del Codice dei Contratti Pubblici sia le attività di redazione delle varianti al piano regolatore collegate alla realizzazione di opere pubbliche (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo Umbria, parere 9 luglio 2013 n. 119; Corte dei Conti, sez. controllo Toscana, parere 18 ottobre 2011 n. 213)sia le attività di redazione di strumenti urbanistici se e nella misura in cui, sulla base dell’accertamento condotto dall’amministrazione procedente, tali atti afferiscono alla progettazione di opere o impianti pubblici o di uso pubblico (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, parere 3 luglio 2013 n. 279).

BOX: Secondo un primo orientamento della giurisprudenza contabile l’incentivo alla progettazione previsto a favore dei dipendenti pubblici che materialmente redigono atti di pianificazione spetta solo qualora l’attività di redazione di atti di pianificazione sia collegata alla realizzazione di opere pubbliche mentre non si estende alla mera attività di pianificazione del territorio

4. Ambito oggettivo di applicazione – II orientamento

In senso contrario all’orientamento di cui si è dato conto nel corso del paragrafo che precede si registra un indirizzo della Magistratura contabile, condiviso dall’ dall’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici (di seguito “AVCP”) secondo cui la formulazione letterale della norma di cui all’art. 92, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici non presuppone necessariamente l’esistenza di un’opera pubblica, da realizzare mediante evidenza pubblica, senza possibilità di estensione analogica della previsione incentivante: l’incentivo alla progettazione previsto a favore dei dipendenti pubblici che materialmente redigono atti di pianificazione spetta sempre e comunque, a prescindere dal fatto che sia collegata o meno al compimento di opere pubbliche.

La suddetta posizione è stata recentissimamente esposta in Corte dei Conti, sez. controllo Veneto, parere 22 novembre 2013 n. 361 – che qui di seguito si passerà in rassegna – in cui il Collegio, a sostegno della propria tesi, offre sia un’interpretazione letterale che un’interpretazione storico-sistematica della norma dio cui all’art. 92 del Codice dei Contratti Pubblici.

La Sezione ritiene, in primo luogo, di non aderire alla interpretazione secondo cui la formulazione letterale della norma presuppone necessariamente l’esistenza di un’opera pubblica, da realizzare mediante evidenza pubblica, senza possibilità di estensione analogica della previsione incentivante. Secondo quanto espresso dai Magistrati contabili della sezione controllo Veneto della Corte dei Conti “è proprio la stessa formulazione letterale, nell’utilizzo della locuzione atto di pianificazione “comunque denominato”, lungi dall’autorizzare interpretazioni restrittive, a consentire di ascrivere all’ambito oggettivo della norma ogni atto di pianificazione, prescindendo dal suo collegamento alla progettazione di un’opera pubblica: anzi, al contrario, il legislatore non ha inteso fare un distinguo tra le tipologie di redazione degli elaborati tecnici, generali o particolari, intendendo utilizzare una dizione sufficientemente generale ed aperta quale “atto di pianificazione comunque denominato”, senza entrare nel merito di ulteriori distinzioni”.

A sostegno della propria tesi il Collegio evidenzia che tale distonia interpretativa è stata posta in evidenza, da ultimo, anche da AVCP atto di segnalazione del 25 settembre 2013 n. 4 in cui si sottolinea, infatti, che l’applicazione della norma è particolarmente ampia al punto che possano essere ritenuti assoggettati alla categoria di “atti di pianificazione comunque denominati” i piani di lottizzazione, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona, i piani particolareggiati, i piani regolatori, i piani urbani del traffico, e tutti quegli atti aventi contenuto normativo e connessi alla pianificazione, quali i regolamenti edilizi, le convenzioni, purché completi per essere approvati dagli organi competenti, evidenziando che “tali atti afferiscono, sia pure mediatamente, alla progettazione di opere o impianti pubblici o di uso pubblico, dei quali definiscono l’ubicazione nel tessuto urbano“. L’AVCP nel medesimo atto di segnalazione ha, dunque, sottolineato il nesso comunque esistente tra pianificazione urbanistica e realizzazione di opere pubbliche (“…i piani regolatori contengono tra le altre previsioni di c.d. zonizzazione …sia norma di localizzazione di aree destinate a formare spazi di uso pubblico, ovvero riservate ad edifici pubblici o di uso pubblico…”). In tale atto, l’AVCP ha, infine, segnalato al Governo ed al Parlamento la necessità di superare il predetto contrasto ermeneutico e la contestuale opportunità di procedere ad un definitivo chiarimento interpretativo dell’art. 92, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, volto ad individuare in maniera chiara la tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali è possibile riconoscere l’incentivo ivi contemplato in favore dei tecnici interni che li hanno redatti.

Ad avviso dei Magistrati contabili della sezione controllo Veneto, in realtà, come può evincersi dal tenore letterale della norma, la stessa non individua la tipologia di documenti pianificatori la cui redazione dà luogo al riconoscimento dei predetti compensi, ma ne fornisce una definizione generica, tale da ricomprendere in tale categoria gli atti di pianificazione “comunque denominati”: di talché, è la norma ad affidare l’individuazione degli atti di pianificazione che possono dar luogo al riconoscimento del predetto compenso incentivante all’autonomia regolamentare dell’amministrazione interessata.

Peraltro, gli stessi Magistrati contabili evidenziano che anche la giurisprudenza delle Sezioni riunite per la Regione Sicilia in sede consultiva nel parere 3 gennaio 2013 n. 2 ha ricompreso nell’atto di pianificazione comunque denominato “qualsiasi elaborato complesso, previsto dalla legislazione statale o regionale, composto da parte grafica/cartografica, da testi illustrativi e da testi normativi (es. norme tecniche d’attuazione) finalizzato a programmare, definire e regolare, in tutto o in parte, il corretto assetto del territorio comunale“.

Ed ancora la Corte dei Conti sezione controllo Veneto, nel parere citato, richiamano anche AVCP parere sulla normativa 21 novembre 2012 – rif. AG-22/12 secondo cui “la natura stessa e il contenuto della pianificazione urbanistica e in particolare dei piani regolatori consente l’erogazione dell’incentivo ex art. 92, comma 6, del Codice dei contratti a favore dei dipendenti che abbiano partecipato alla redazione di tali strumenti urbanistici, in quanto tali atti afferiscono, sia pure mediatamente, alla progettazione di opere o impianti pubblici o di uso pubblico, dei quali definiscono l’ubicazione nel tessuto urbano”.

Con riferimento all’interpretazione storico-sistematica dell’art. 92 del Codice dei Contratti Pubblici, la sezione controllo Veneto, all’esito di un excursus sull’evoluzione normativa dell’istituto dell’incentivo alla progettazione – al quale si rimanda per una più completa analisi – rileva che l’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici non ha alterato il quadro normativo precedentemente definito dal legislatore.

Il legislatore ad opera prima della Legge n. 127/1997 (che ha introdotto all’art. 18 della Legge n. 109/1994 il comma 1-bis estendendo alla pianificazione urbanistica generale od attuativa l’incentivo già riconosciuto agli uffici che avessero svolto attività di progettazione di opere pubbliche) e poi della Legge n. 144/1999 (che, sostituendo i commi 1, 1-bis e 2 del citato art. 18, ha previsto due distinti incentivi, ovvero quello per la progettazione delle opere e quello per gli atti di pianificazione “comunque denominati”) ha individuato due autonome, distinte previsioni, volte ad incentivare rispettivamente la progettazione delle opere pubbliche e la pianificazione urbanistica. Il Codice dei Contratti Pubblici ripropone, dunque, all’art. 92, commi 5 e 6, la previgente disciplina senza sostanziali innovazioni: in particolare, l’ambito applicativo della previsione incentivante non pare aver subito delimitazioni ulteriori a quelle già desumibili dall’art. 18, comma 2, della Legge Merloni.

La formulazione del 1999, rimasta in concreto invariata sino ad oggi, induce pertanto a ritenere che vi siano due distinte ipotesi di incentivazione. Non si tratta quindi di una unica previsione normativa di deroga al principio di onnicomprensività, collegabile alla progettazione di opera pubblica, ma di due distinte ipotesi che trovano riferimento in norme diverse e che, non a caso, sono compensate in modo del tutto differente.

Un  recente indirizzo della Magistratura contabile ritiene che l’incentivo alla progettazione previsto a favore dei dipendenti pubblici che materialmente redigono atti di pianificazione spetta sempre e comunque, a prescindere dal fatto che sia collegata o meno al compimento di opere pubbliche

5. Conclusioni

Alla luce dei riferiti orientamenti della Magistratura contabile, si auspica (come richiesto da citato AVCP atto di segnalazione 15 settembre 2013 n. 4) l’intervento ermeneutico chiarificatore da parte del legislatore o delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti affinchè ci possa essere un’uniformità di interpretazione della norma e, quindi, un comportamento omogeneo da parte di tutti gli enti di diverso livello dislocati sul territorio nazionale e soggetti alla giurisdizione delle diverse sezioni di controllo della stessa Corte dei Conti.

Di primaria importanza appare, infatti, la necessità di superare il predetto contrasto ermeneutico addivenendo così ad un definitivo chiarimento interpretativo dell’art. 92 comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici volto ad individuare in maniera chiara la tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali le pubbliche amministrazioni possono riconoscere l’incentivo ivi contemplato in favore dei tecnici interni che hanno redatto i predetti atti.

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Avv. Paola Cartolano
Esperta in materia di appalti pubblici
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