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L’art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato da ultimo dall’art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, stabilisce infatti che “. . .  i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l’affidamento della progettazione che per l’affidamento dei lavori” (principio conseguentemente ribadito dall’ordinanza n. 105 del 2020).

Si ritiene che la Parrocchia, nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione finanziati dalla regione debba applicare il codice degli appalti allorquando i lavori superino l’importo superiore ad 1 milione di euro e siano sovvenzionati direttamente dalla Regione in misura superiore al 50%, la stessa disciplina si applica ai servizi connessi ove di importo superiore alle soglie.

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Redazione MediAppalti
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