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Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4129/2016, ha statuito che la riserva alle cooperative sociali di tipo b) sia legittima solo per fornitura di beni e servizi strumentali della P.A. ossia quelli erogati a favore della pubblica amministrazione per esigenze strumentali della stessa e non se destinati a soddisfare la generica collettività.

Pertanto, atteso che le cooperative sociali costituiscono solo in parte i soggetti presi in considerazione dalla norma, la decisione di limitare la selezione all’ambito delle sole cooperative sociali deve essere congruamente motivata, al fine di evitare che si traduca nella mera volontà di escludere o preferire alcuni soggetti a discapito di altri.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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