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 Corte dei Conti, sezione regionale del Veneto, Deliberazione n. 439/2018

Indice:

  1. Premessa
  2. I rapporti con il principio contabile dell’allegato 4/1
  3. La distinzione tra rinvio formale e rinvio materiale
  4. Come operano le eccezioni previste nel principio contabile (secondo la Corte)
  5. La conclusione 

1. Premessa

Il Sindaco di un comune veneto, rivolgendosi al collegio della sezione regionale “chiede se, dopo la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e prima dell’invio delle lettere di invito, le spese riferite a tale procedura di affidamento stanziate ai sensi del previgente art. 53, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 possano essere imputate al Fondo Pluriennale Vincolato, laddove la procedura venga attivata prima dello scadere dell’anno finanziario. In merito, vi sarebbero opinioni contrastanti, in quanto, nel Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), laddove si prevede la suddetta imputazione, non si fa menzione della procedura per l’indagine di mercato di cui al citato art. 36 dell’attuale Codice dei contratti pubblici”.

2. I rapporti con il principio contabile dell’allegato 4/1

Nel merito, questa Sezione ritiene che detto quesito debba avere risposta positiva.

Nella deliberazione si rammenta che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, al paragrafo 5.4, dedicato al Fondo Pluriennale Vincolato, prevede che possano essere finanziate dal Fondo medesimo sia il caso ordinario ovvero di “spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell’art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell’opera (ancorché non impegnate)”, ma anche delle ipotesi in “deroga”.

In particolare nel caso di procedura in deroga – come il caso della procedura negoziata senza pubblicazione di bando (ora nell’articolo 63 del codice dei contratti) si deve far riferimento – per verificare la possibilità di utilizzare il fondo pluriennale vincolato – “al momento in cui, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 163/2006, gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta”.

Ovviamente il principio contabile, sconta la circostanza di essere stato adottato prima del nuovo codice dei contratti e, pertanto, in regime di codice degli appalti (decreto legislativo 163/2006).

Secondo la Corte sul rinvio effettuato dalla norma (all’articolo 57 del pregresso codice) deve essere svolto un ragionamento sulla natura ovvero chiarire se si tratta “di un rinvio formale o dinamico (o non recettizio) ovvero di un rinvio materiale o statico (o recettizio), dipendendo da tale accertamento la risoluzione della questione della rilevanza/irrilevanza delle novità normative introdotte dal Codice del 2016, tra le quali, in particolare, la disciplina della procedura per l’indagine di mercato, non prevista nel Codice del 2006”.

3. La distinzione tra rinvio formale e rinvio materiale

La distinzione tra rinvio materiale e rinvio, invece, formale – si legge ancora in delibera – viene a fondarsi sostanzialmente “sul recepimento, statico o dinamico, del precetto normativo contenuto nella norma rinviata da parte della norma rinviante: nel primo caso, il collegamento tra le norme si concretizza nella incorporazione della disciplina di un determinato atto normativo, per quello che essa dispone, con la conseguente irrilevanza, rispetto all’applicazione della norma rinviante, delle modifiche che la norma oggetto del rinvio ha subito o subirà nel tempo; nel secondo caso, il precetto normativo non viene recepito nella sua staticità, bensì quale fonte di una disciplina, anche nella sua successiva evoluzione”.

Da tale distinzione, consegue che, mentre nelle fattispecie di rinvio materiale venga in rilievo esclusivamente il testo della norma richiamata al momento della entrata in vigore della norma richiamante, nel caso di rinvio formale, invece, debba essere preso in considerazione il testo della norma richiamata al momento della applicazione della norma richiamante.

Con riguardo al caso di specie, deve, in primo luogo, precisarsi che la disposizione contenuta nell’All. n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 (denominato “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”), sulla quale verte il quesito posto dal Sindaco, costituisce una norma a tutti gli effetti. L’art. 3 del D.lgs. n. 118/2011 (“Principi contabili generali e applicati”), infatti, dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del medesimo Decreto legislativo (Regioni ed enti locali) devono conformare la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 e nei principi contenuti negli allegati nn. 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4, “che costituiscono parte integrante del decreto”.

Da ciò discende che il rinvio operato dal principio contabile al codice dei contratti pubblici, in tema di utilizzazione del Fondo Pluriennale Vincolato, dunque, si configura come un rinvio tra norme.

Pertanto il rinvio alla norma – contenuto nel principi contabile – deve essere inteso come rinvio al codice dei contratti.

4. Come operano le eccezioni previste nel principio contabile (secondo la Corte)

Alla luce di quanto indicato nel principio contabile, l’eccezione opera in due casi tassativi:

a) per le spese contenute nei quadri economici relativi a lavori pubblici ed approvati (con esclusione delle spese di progettazione);

b) per le spese per lavori pubblici se già prenotate sulla base della procedura di affidamento “avviata”.

Il rinvio, all’articolo 53 contenuto nel principio contabile, non si risolverebbe nella “incorporazione” di quest’ultima nel Principio contabile ovvero in un recepimento di tipo statico, quanto piuttosto “nel collegamento della previsione derogatoria di cui alla lett. b) ad altra normativa, allo scopo esclusivo di individuare la tipologia di contratti pubblici la cui spesa (anche se non impegnata) può essere finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato in via di eccezione”, sempre che siano state attivate le procedure di affidamento previste dal codice dei contratti pubblici.

In sostanza, la norma avrebbe l’effetto di far “salve” situazioni preliminari (prima ancora dell’adozione dell’impegno di spesa) per raccordare “il piano giuridico-amministrativo e quello finanziario – contabile, di tal che il finanziamento delle obbligazioni passive dell’ente mediante il Fondo suddetto, proprio perché difetta l’impegno di spesa, resti comunque ancorato all’avvenuta adozione degli atti amministrativi prodromici necessari all’assunzione dell’impegno medesimo, sulla base delle disposizioni (vigenti) che regolano l’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni”.

In sostanza, dal principio contabile emerge la “parificazione” tra pubblicazione del bando ed invio dell’invito (nelle procedure semplificate) a presentare offerta. Entrambe, si legge ancora in delibera

“segnano l’avvio della procedura selettiva, in quanto manifestano all’esterno la decisione dell’ente di concludere un determinato contratto, rappresentando, in tal modo e nella logica sottesa alla fattispecie oggetto della deroga, quell’elemento di giuridica certezza indispensabile onde procedere alla regolare e legittima intestazione al Fondo pluriennale Vincolato di spese soltanto stanziate (o, meglio, “prenotate”), “in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi” (così nel Principio contabile applicato)”.

5. La conclusione  

La conclusione a cui giunge la Corte – a parere di chi scrive non perfettamente condivisibile – è quella di equiparare il bando e  la lettera di invito (classica delle procedure negoziate senza pubblicazione di bando) con l’avviso pubblico e quindi a ritenere questo come atto di avvio di un procedimento contrattuale.   

In particolare, in deliberazione si legge che “il rinvio (nda del principio contabile), dunque, ha lo scopo di richiamare, in senso dinamico, la normativa in tema di procedure di affidamento – e, segnatamente, quella relativa agli appalti di lavori – vigente al momento della applicazione del principio contabile e non, staticamente, quella vigente al momento della entrata in vigore del D.lgs. n. 118/2011 (e dei suoi allegati). La pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, indicando per l’ordinamento vigente l’avvio della relativa procedura, analogamente alla pubblicazione del bando di gara e all’invio dell’invito a presentare le offerte (nelle procedure negoziate senza bando) ed assicurando, in mancanza dell’impegno di spesa (e, dunque, di un’obbligazione giuridicamente perfezionata) il necessario ancoraggio giuridico della copertura delle spese per lavori pubblici mediante il Fondo Pluriennale Vincolato, pertanto, può ritenersi sufficiente a consentire il trasferimento al Fondo medesimo del finanziamento oggetto di prenotazione”.

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Questo articolo è stato scritto da...

Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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