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2. Il Fondo pluriennale vincolato
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1. Premessa
Il caso esaminato con la deliberazione n. 155/2022 dalla sezione lombarda risulta di estrema importanza visto che coniuga la questione della revisione e/o compensazione dell’aumento dei prezzi (nel caso di specie di lavori) modificando il quadro economico (con implementazione di risorse) “consolidato” attraverso il passaggio a fondo pluriennale vincolato. Fondo che consente, come noto, in certe situazioni definite dal principio contabile 4/2 di mantenere nel bilancio le risorse preimpegnate per i lavori.
Più nel dettaglio il quesito mirava a capire “se, il combinato disposto del principio contabile e della legge n. 91/22, consente di integrare i quadri economici di opere reimputate e finanziate dal fondo pluriennale vincolato, con altre risorse (entrate dell’esercizio, avanzo di amministrazione) a copertura delle somme relative all’aggiornamento dei prezzari, con il conseguente risultato di avere un quadro economico progettuale finanziato in parte da fondo pluriennale vincolato ed in parte da risorse dell’esercizio; oppure, se in tali casi, viene a cadere il presupposto sulla costituzione e mantenimento del fondo pluriennale vincolato, come previsto dai principi contabili, essendo modificato il quadro economico totale del progetto ed occorre rifinanziare l’intera opera con risorse dell’esercizio, cancellando, conseguentemente, le somme del quadro economico originario finanziato da fondo pluriennale facendole confluire, a fine esercizio, nell’avanzo di amministrazione“.
2. Il fondo pluriennale vincolato
La risposta al quesito de quo, si legge in deliberazione, può desumersi dallo stesso principio contabile, di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n.118/2011, che, al punto 5.4, precisa che “Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Si è in presenza di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse”.
Il fondo pluriennale pertanto, è un saldo “che permette di mantenere e fornire copertura alle obbligazioni e agli impegni legittimamente assunti dall’Ente territoriale, in modo che il vincolo pluriennale sia coerentemente rivolto alla conservazione delle risorse finanziarie per onorare le relative scadenze finanziarie”.
La funzione che i principi contabili attribuiscono a tale fondo – precisa il collegio – non esclude che pur in presenza di FPV su cui è stata imputata la spesa, l’Ente alla luce di un fatto sopravvenuto, nel caso di specie una espressa previsione normativa (legge n. 91 /2022), debba assumere una nuova e/o maggiore obbligazione, a cui, normativamente, deve essere data adeguata copertura finanziaria. Tra altro, tale copertura potrà essere garantita, esclusivamente, al momento in cui tale obbligo si è perfezionato e, quindi, non poteva già trovare imputazione nel fondo pluriennale vincolato.
Secondo la sezione, e la risposta è quindi positiva il Fondo pluriennale vincolato potrà essere incrementate con risorse di competenza per far fronte alle superiori esigenze della compensazione dei prezzi.
Ciò presuppone, comunque, al fine del mantenimento dell’imputazione della spesa complessiva, comprensiva dell’obbligazione sopravvenuta, al fondo pluriennale vincolato, che sussistano tutte le condizioni previste dal principio contabile, allegato n. 4/2 del D.lgs.118/2011, punto 5.4.9 e segg.