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( votes)Ai sensi dell’art. 267, comma 10 del DPR n. 207/2010 “I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall’articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell’articolo 125, comma 10, primo periodo”.
E’ chiaro che tale disposizione normativa mal si coordina con l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 che prevede l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori a 40.000 euro. L’interrogativo che ci si pone dunque, è se per tali servizi si debba procedere con invito a cinque soggetti o ad affidamento diretto. Secondo il Servizio Studi del Senato è modificata automaticamente (ma implicitamente) da 20.000 a 40.000 euro anche la soglia per l’affidamento dei servizi tecnici di cui all’articolo 267, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010 e pertanto, fino a euro 40.000 è possibile l’affidamento diretto a cura del responsabile del procedimento; anche l’Autorità di Vigilanza con parere n. 22/2011 del 16 ottobre arriva alla stessa conclusione prendendo le mosse dal fatto che a seguito di una modifica della disciplina principale, le correlate disposizioni di livello regolamentare aventi carattere esecutivo ed attuativo e non anche delegificante non potranno che interpretarsi in senso conforme non potendosi porre in alcun modo in contrasto con la disciplina di rango primario.