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( votes)Il contributo dovuto all’Anac ai sensi dell’art. 1, comma 65 e seguenti della, l. 266/2005 (Legge Finanziaria per il 2006) istituito nel lontano anno 2007, per coprire le spese di funzionamento per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, è stato sospeso in occasione del periodo in cui è vigente l’emergenza sanitaria, nell’ambito della nazione. L’Autorità, già all’inizio del mese di aprile, aveva prospettato la possibilità di esonerare stazioni appaltanti e operatori economici dal suddetto versamento, allo scopo di sostenere la ripresa del sistema produttivo e in particolare alleggerire le imprese dagli oneri dovuti. La proposta dell’Autorità è stata accolta con l’art. 65 del D.L. 34/2020, che recita: “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma (19.05.2020) e fino al 31 dicembre 2020”.