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Lo scorso 5 gennaio la Commissione Europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (European Single Procurement Document, ESPD). Il principale obiettivo del documento è quello di semplificare l’iter relativo alla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, riducendo gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici, non da ultimo le piccole e medie imprese.
Come osserva, difatti, il legislatore comunitario, “Molti operatori economici, non da ultimo le PMI, ritengono che un ostacolo principale alla loro partecipazione agli appalti pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Limitare tali requisiti, ad esempio mediante l’uso di un documento di gara unico europeo (DGUE) consistente in un’autodichiarazione aggiornata, potrebbe comportare una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori economici” (v. Considerando n. 84 della Direttiva 2014/24/UE).
Il documento di gara unico europeo, nell’ottica della Commissione, rappresenta in questo quadro uno dei principali elementi della riforma degli appalti pubblici, relativamente ai settori disciplinati dalle Direttive appalti 2014/25/UE e 2014/24/UE, destinato ad acquisire pieno vigore a partire dal prossimo 18 aprile.
1. Quadro di riferimento
Il documento di gara unico europeo (in seguito “DGUE”) è previsto all’articolo 59 della direttiva 2014/24/UE (in seguito “Direttiva appalti”)[1], che lo definisce come autodichiarazione formale e aggiornata, rilasciata dall’operatore economico, con la quale quest’ultimo dichiara di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, nonché di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi di partecipazione prefissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare.
A decorrere dall’entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione della “direttiva appalti” e, comunque, a decorrere dal 18 aprile 2016, le stazioni appaltanti devono utilizzare il documento di gara unico europeo secondo il format di cui all’Allegato 2 del Regolamento (UE) 2016/7.
In particolare, ai sensi della citata disposizione, le amministrazioni aggiudicatrici, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, devono riconoscere il DGUE alla stregua di “prova documentale preliminare” tale da sostituire, a tutti gli effetti, i certificati equivalenti rilasciati da autorità pubbliche o terzi.
Si tratta, dunque, in tutta evidenza, di un elemento chiamato a favorire in primis le imprese, posto che, stando al tenore letterale della disposizione in esame, le amministrazioni aggiudicatrici non possono rifiutarsi di accettare tale autocertificazione come prova del possesso dei requisiti di gara, salva, naturalmente, la necessaria verifica ex post.
Nel DGUE l’operatore economico deve confermare di soddisfare le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni nei quali casi gli operatori economici devono o possono essere esclusi dalla procedure di affidamento, elencate all’articolo 57 della Direttiva appalti[2];
b) soddisfa i pertinenti criteri di selezione definiti all’articolo 58 della citata Direttiva in ordine alla abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, alla capacità economica e finanziaria, alle capacità tecniche e professionali;
c) nel caso in cui l’amministrazione decida, a norma dell’articolo 65 della citata Direttiva, di limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che inviteranno a presentare un’offerta, o a partecipare al dialogo competitivo, soddisfa le norme e i criteri oggettivi fissati dal medesimo articolo.
Nel definire il contenuto minimo del DGUE, la Direttiva appalti contempla anche l’ipotesi di avvalimento, prevendo che, se l’operatore intenda affidarsi alle capacità di altri soggetti a norma dell’articolo 63 della Direttiva stessa, nel DGUE devono essere comprese anche le informazioni relative ai soggetti “ausiliari”. In tal modo si intende principalmente consentire che la verifica di tali informazioni possa essere effettuata contestualmente alla verifica relativa all’operatore economico principale e alle medesime condizioni (esigenza, del resto, fatta propria già dal D.Lgs. 163/2006).
La comprova di quanto dichiarato nel DGUE avviene, ai sensi del par. 4 dell’art. 59 della Direttiva appalti, tramite trasmissione di documenti complementari da parte dei concorrenti. Difatti, è prevista una generale facoltà della amministrazione aggiudicatrice di richiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
Successivamente e prima dell’aggiudicazione definitiva, l’amministrazione è tenuta a richiedere all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare documenti complementari aggiornati ai sensi degli articoli 60 e 62, nonché, più in generale, invitare ad integrare o chiarire i certificati ricevuti[3]. Come si legge nei Considerando della Direttiva cit., l’obbligo di presentare i documenti complementari al momento della selezione dei candidati da invitare si giustifica alla luce della esigenza di evitare che le amministrazioni aggiudicatrici invitino candidati che poi non risultino in grado di presentare i documenti complementari nella fase di aggiudicazione, impedendo la partecipazione di candidati altrimenti qualificati (v. Considerando 84 della Direttiva appalti).
A tali fini la disposizione in commento richiede che nel DGUE sia indicata l’autorità pubblica o il terzo responsabile per determinare il documento complementare e sia inclusa una dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico sarà in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti complementari.
Alla richiesta di tali documenti complementari, tuttavia, si può ovviare allorquando essi siano già in possesso dell’amministrazione aggiudicatrice ovvero la stessa abbia la possibilità di ottenere i certificati e le informazioni pertinenti direttamente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, come un registro nazionale degli appalti, un fascicolo d’impresa virtuale (Virtual Company Dossier), un sistema elettronico di archiviazione dei documenti o un sistema di preselezione[4].
In tale ultima ipotesi, il DGUE deve riportare le informazioni rilevanti a tali fini, quali l’indirizzo internet della banca dati, eventuali dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.
Al contempo, il legislatore comunitario si preoccupa di non gravare le stazioni appaltanti di oneri sproporzionati in materia di archiviazione e fascicolazione nell’ipotesi, sopra descritta, in cui ad esse venga richiesto di provvedere autonomamente a reperire documentazioni aggiornate di cui le stesse già dispongono da precedenti procedure d’appalto, in luogo dei concorrenti. Di conseguenza si prevede che tale obbligo diventerà applicabile unicamente quando sarà obbligatorio il ricorso a mezzi di comunicazioni elettronici, dal momento che la gestione elettronica dei documenti faciliterà notevolmente tale compito per le amministrazioni aggiudicatrici (Considerando 85 della Direttiva cit.).
La rilevanza di tale documentazione complementare emerge chiaramente ove si consideri che, ai sensi dell’articolo 57, par. 4, lett. h, della Direttiva appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere ad esse di escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico se lo stesso si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione ovvero non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all’articolo 59 della Direttiva.
La mancata presentazione dei documenti complementari può costituire, a discrezione della stazione appaltante, causa di esclusione dell’operatore economico dalla gara ai sensi dell’art. 57 della Direttiva appalti.
2. Il formulario adottato dalla Commissione europea
A norma del par. 2 dell’articolo 59, il DGUE deve essere elaborato sulla base del modello di formulario fornito dalla Commissione europea mediante atti d’esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 89, paragrafo 3, della Direttiva appalti. Ai sensi di tale disposizione la Commissione ha di recente adottato tale formulario contenuto nell’Allegato 2 al Regolamento (UE) n. 2016/7 del 5 gennaio scorso.
Le norme regolamentari ribadiscono lo scopo principale del DGUE, che è quello di pervenire a un’ulteriore semplificazione delle procedure anche sostituendo le variegate e differenti forme di autocertificazione nazionali con un modello di formulario stabilito a livello europeo. Il risultato sperato è quindi quello di ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua, posto che il modello di formulario sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali. Il DGUE dovrebbe così favorire una maggiore partecipazione transfrontaliera alle procedure di appalto pubblico (v. Considerando 4).
Tale uniformità non preclude, tuttavia, agli Stati membri di intervenire – seppure limitatamente – adottando linee guida sull’utilizzo del DGUE[5] ovvero demandando tale compito direttamente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori, anche nell’ambito delle procedure di appalto non soggette, o soggette solo in parte, alle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE (ad esempio nel caso di appalti per importi inferiori alle soglie rilevanti o soggetti ai regimi riguardanti i servizi sociali e altri servizi specifici), nonché per l’aggiudicazione dei contratti di concessione, soggetti o meno alla direttiva 2014/23/UE.
2.1 La forma
Conformemente a quanto già stabilito dalla Direttiva appalti, il DGUE deve essere fornito esclusivamente in forma elettronica. Emerge chiaramente a riguardo l’impulso del legislatore comunitario alle comunicazioni elettroniche al fine di creare un sistema tendenzialmente basato sulla semplificazione, sulla sicurezza e sulla standardizzazione dei processi comunicativo-informativi che involga anche la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione. Tuttavia, l’applicazione di tale previsione può essere rinviata dai singoli Stati membri al più tardi fino al 18 aprile 2018 sicché le due versioni del DGUE, quella interamente elettronica e quella cartacea (documento stampato, compilato a mano, scannerizzato e inviato elettronicamente) possono coesistere sino alla suddetta data[6].
Al riguardo è previsto che la Commissione metta a disposizione e gestisca un sistema elettronico e-Certis, che va aggiornato e verificato dalle autorità nazionali proprio al fine di agevolare lo scambio di certificati e altri documenti probatori, richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici. In particolare, gli Stati membri devono rendere disponibile su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici, che possono essere consultate dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri. Su richiesta, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri le informazioni relative alle predette banche dati. Il ricorso ad e-Certis sarà reso obbligatorio, tuttavia, in una fase successiva.
E’ altresì previsto che i concorrenti possano riutilizzare il DGUE già utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazione ivi contenute siano, al momento della partecipazione alla nuova procedura, valide e pertinenti (Allegato 1 al Regolamento cit.).
I concorrenti possono riutilizzare il DGUE già utilizzato in procedure precedenti purché confermino che le informazione ivi contenute siano valide al momento della partecipazione alla nuova procedura di gara.
Altra fattispecie contemplata dal Regolamento in esame è quella in cui gli appalti siano suddivisi in lotti e i criteri di selezione siano diversi tra i vari lotti: in tal caso, secondo quanto previsto dalla Commissione europea, si dovrebbe compilare un DGUE per ogni lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione). Ciò potrebbe verificarsi per il fatturato minimo richiesto, che in questi casi deve essere determinato in funzione del valore massimo stimato dei singoli lotti.
Quanto alla formulazione del DGUE nella parte relativa ai criteri di selezione, la Commissione precisa che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di limitare le informazioni richieste ad una sola domanda, che preveda la risposta «sì» o «no» sul fatto che gli operatori economici soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, o possono essere vincolati a tale limite dagli Stati membri. In tal caso, gli operatori economici forniranno alla stazione appaltante tutti i dati necessari per ottenere la documentazione pertinente (che non siano tenuti a fornire in quanto acquisibile dalla amministrazione tramite accesso diretto alle banche dati nazionali) successivamente, ossia durante la verifica dei criteri di selezione, invece che direttamente nel DGUE.
2.2. Il contenuto
Il DGUE è schematicamente articolato nelle seguenti sezioni:
- Parte I riguardante le informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;
- Parte II riguardante le informazioni sull’operatore economico;
- Parte III riguardante i criteri di esclusione, quali in particolare:
A: Motivi legati a condanne penali (applicati obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE. L’applicazione di tali motivi è obbligatoria anche per le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di applicare tali criteri di esclusione).;
B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali (la cui applicazione è obbligatoria ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE in caso di decisione definitiva e vincolante. Alle stesse condizioni, l’applicazione di tali motivi è obbligatoria anche per le amministrazioni aggiudicatrici a norma dell’articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di applicare tali criteri di esclusione. Si osservi che la legislazione nazionale di taluni Stati membri può rendere obbligatoria l’esclusione anche quando la decisione non è definitiva e vincolante).;
C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali (casi nei quali l’operatore economico può essere escluso; gli Stati membri possono imporre alle rispettive amministrazioni aggiudicatrici l’applicazione di tali motivi di esclusione. Ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, tutti gli enti aggiudicatori, anche se sono amministrazioni aggiudicatrici, possono decidere di applicare tali criteri di esclusione o esservi obbligati dal rispettivo Stato membro);
D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore;
- Parte IV riguardante i criteri di selezione:
a: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione;
A: Idoneità;
B: Capacità economica e finanziaria;
C: Capacità tecniche e professionali;
D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale;
- Parte V riguardante la riduzione del numero di candidati qualificati;
- Parte VI contenente le dichiarazioni finali.
2.3 Adempimenti per l’amministrazione aggiudicatrice
Il Regolamento in esame chiarisce che il DGUE deve essere a disposizione sia degli enti aggiudicatori soggetti alla direttiva 2014/24/UE sia degli enti soggetti alla direttiva 2014/25/UE, i quali sono tenuti, nell’applicare i criteri di esclusione e di selezione ivi contemplati, a seguire le identiche modalità e rispettare le identiche condizioni delle amministrazioni aggiudicatrici.
Per evitare oneri amministrativi inutili nonché indicazioni eventualmente contraddittorie nei diversi documenti di gara, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori devono indicare, da subito, ossia sin dalla predisposizione dei documenti di gara per una data procedura di appalto (nell’avviso di indizione di gara, nei documenti di gara ivi citati o nell’invito a manifestare interesse), le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE[7]. Ad esempio, essi dovranno indicare in forma esplicita se ai concorrenti è chiesto di fornire le informazioni di cui alle parti II e III (informazioni sui motivi di esclusione) in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2014/24/UE.
Quanto alle informazioni di cui alla Parte I (v. paragrafo precedente), secondo il Regolamento in esame, ogniqualvolta si utilizzi il DGUE elettronico e si tratti di procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella GUUE è previsto che le predette informazioni saranno acquisite automaticamente dall’amministrazione. Se, al contrario, non sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella GUUE, l’autorità aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore devono compilare le informazioni di cui trattasi in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di appalto. Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere compilate dall’operatore economico.
Come già sopra accennato, le stazioni appaltanti possono chiedere ai concorrenti ulteriori informazioni e/o documentazione ma devono farlo senza imporre eccessivi oneri amministrativi agli stessi, evitando, in particolare, di chiedere sistematicamente la presentazione di certificati e altre forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una data procedura di appalto, e/o di selezionare in maniera discriminatoria gli operatori economici ai quali richiedere tale documentazione (v. Allegato 1 al Regolamento cit.[8]).
In particolare, quando l’ente appaltante può acquisire un dato certificato direttamente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, da un lato l’amministrazione è tenuta a non onerare di ciò l’operatore economico; dall’altro, però, potrà chiedere a quest’ultimo di fornirle tutti i dati necessari per ottenere la documentazione in questione nel DGUE o, se del caso, durante la verifica successiva (il che avviene nel caso in cui la risposta richiesta sia formulabile solo in termini di «sì» o «no»). Se l’estratto del registro pertinente, ad esempio l’estratto del casellario giudiziario, è a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore per via elettronica, l’operatore economico può indicare dove sono reperibili le informazioni (nome del registro, indirizzo Internet, identificazione del file o della registrazione ecc.), in modo da consentirne l’acquisizione. Come previsto nel Regolamento cit., nel momento in cui l’operatore economico fornisce tali informazioni, lo stesso accetta che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore acquisisca la documentazione d’interesse, fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE sul trattamento dei dati personali.
2.4 Adempimenti per il concorrente
Il DGUE va compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste e deve accompagnare sia l’offerta, nelle procedure aperte, sia la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione. Fatta eccezione per la Parte I, tutte le restanti informazioni delle altre Parti del DGUE devono essere compilate dall’operatore economico.
Il concorrente che partecipa per proprio conto e che non ricorre all’istituto dell’avvalimento deve compilare un solo DGUE mentre se partecipa per proprio conto fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore riceva, insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.
Se più operatori economici, invece, compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V.
In tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna può dover firmare lo stesso DGUE, in base a quanto previsto dalle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati personali.
Per quanto riguarda la sottoscrizione, stando al Regolamento cit., la firma del DGUE può non essere necessaria se il DGUE è trasmesso all’interno di un pacchetto di documenti la cui autenticità e integrità sono garantite mediante le prescritte firme dei mezzi di trasmissione[9].
3. Il documento unico nel nuovo DDL appalti
Il disegno di legge che delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni pone, tra i principi e i criteri direttivi specifici da osservarsi nella adozione dei decreti delegati, la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con possibilità di utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE), e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti attraverso anche la revisione dell’attuale sistema AVCpass (lett. z e aa)[10].
In particolare, la lettera z) prevede:
- la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell’offerta;
- la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all’accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso:
- l’accesso a un’unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- la revisione e semplificazione dell’attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l’interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo genericamente l’applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all’interoperabilità.
Si configura così un sistema con due banche dati di riferimento: una banca dati centralizzata, risultante dall’unificazione presso l’ANAC di tutte le banche dati del settore (quindi presumibilmente una banca dati che si configurerà come il risultato del confluire nella BDNCP delle altre banche dati esistenti), e una banca dati centralizzata presso il MIT, che sembra avere come funzione principale quella di consentire l’aggiornamento e la verifica dei requisiti generali di qualificazione[11].
La citata lettera aa) del DDL prevede che, al fine di ridurre gli oneri documentali, per i partecipanti alle gare è possibile utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per autocertificare il possesso dei requisiti.
Il DDL delega per il recepimento delle Direttive appalti prevede che, al fine di ridurre gli oneri documentali, per i partecipanti alle gare è possibile utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per autocertificare il possesso dei requisiti.
4. Conclusioni
Il DGUE è tra gli istituti più innovativi contenuti nella nuova disciplina degli appalti pubblici di stampo comunitario, tale da far presagire un efficientamento del sistema nella misura in cui si pervenga ad un sostanziale snellimento delle procedure; il che presuppone uno sforzo nella gestione amministrativa delle singole stazioni appaltanti verso l’informatizzazione e la collaborazione, anche con le istituzioni comunitarie.
Uno sforzo simile è richiesto alle imprese, chiamate ad autocertificare via web il rispetto dei criteri di gara. Il DGUE pare inoltre poter avere riflessi positivi anche nell’ottica della garanzia della massima partecipazione dei concorrenti in gara, nella misura in cui consente di ridurre i rischi di autodichiarazioni formalmente scorrette e quindi i casi di esclusione per carenze meramente formali dalla gara. Solo così potrà pervenirsi anche all’ulteriore rilevante obiettivo del ridimensionamento del contenzioso giurisdizionale nel settore.
[1] V. Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.
[2] Le cause di esclusione obbligatoria, previste all’articolo 57 della Direttiva appalti, riguardano l’accertamento con sentenza definitiva di una delle seguenti situazioni:
a) partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) corruzione, quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea e all’articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’operatore economico;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all’articolo 4 di detta decisione quadro;
e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
g) inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice.
[3] Tale generale facoltà è prevista dal legislatore nazionale all’art. 46, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Essa non opera nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, o dell’articolo 33, paragrafo 4, lettera a) della Direttiva appalti.
[4] Gli Stati membri garantiscono che le banche dati possano essere consultate altresì̀, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri. Essi mettono a disposizione e aggiornano su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri (cfr. articolo 59, par. 5, comma 1, e par. 6).
[5] Al fine di chiarire, ad esempio, quali norme del diritto nazionale sono rilevanti in relazione alla parte III, sezione A (ad esempio per specificare che gli operatori economici devono indicare eventuali condanne per determinati reati di cui al codice penale nazionale quando compilano le informazioni relative alle condanne penali per partecipazione a un’organizzazione criminale o riciclaggio dei proventi di attività̀ criminose), quali elenchi ufficiali di operatori economici o certificati equivalenti potrebbero non essere riconosciuti o rilasciati in un determinato Stato membro, oppure per precisare quali riferimenti e informazioni occorre dare per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di acquisire un determinato certificato per via elettronica.
[6] V. articolo 90 della Direttiva appalti (par. 3 e 4) secondo cui “In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, fino al 18 aprile 2018. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, fino al 18 ottobre 2018.”.
[7] Nel Regolamento cit. si prevede che, per facilitare il compito agli operatori economici, tali informazioni possano essere indicate direttamente in una versione elettronica del DGUE, in primis a mezzo del servizio DGUE (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html) che i servizi della Commissione metteranno gratuitamente a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
[8]Sempre al fine di garantire la parità tra gli operatori, la Direttiva cit. prevede (art. 56, par. 2) la possibilità̀, per le amministrazioni aggiudicatrici, nelle procedure aperte, di decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione. In tal caso, le amministrazioni garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione
[9] Ad esempio, se l’offerta e il relativo DGUE in una procedura aperta sono trasmessi a mezzo posta elettronica provvista di una firma elettronica del tipo prescritto, possono non essere necessarie firme aggiuntive del DGUE. Potrebbe inoltre non essere necessario l’utilizzo della firma elettronica del DGUE se tale documento è integrato in una piattaforma elettronica per gli appalti il cui accesso presuppone un’autenticazione elettronica.
[10] Il disegno di legge A.S. 1678-B, che delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, è stato modificato nel corso dell’esame parlamentare. Nella seduta del 14 gennaio 2016, l’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge.
[11] Come noto, infatti, l’articolo 6-bis del Codice, al fine di semplificare le procedure amministrative, prevede che la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) provveda alla acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure di affidamento dei medesimi contratti. L’art. 6-bis del Codice stabilisce anche che nella BDNCP confluiscono i dati previsti dall’articolo 7 del Codice, ovvero tutti i dati che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio dei contratti pubblici.
Al fine di agevolare gli operatori del settore, l’allora Autorità̀ per la vigilanza sui contratti pubblici ha elaborato e predisposto un sistema per la verifica on line dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento c.d. “AVCPass” (Authority Virtual Company Passport), disciplinato dalla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012, attuativa del citato art. 6-bis[11].