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L’Art. 79 d.lgs. 50/2016 c. 5-bis, stabilisce che: “Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento…….”. La finalità di tale disposizione è quello di consentire di rimediare a eventuali malfunzionamenti delle piattaforme informatiche, onde evitare che circostanze estrinseche possano riflettersi, nei procedimenti di gara, in termini negativi sul principio di massima partecipazione e di par condicio dei concorrenti. Secondo i giudici amministrativi tale norma consente all’amministrazione non solo di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete in corso di gara, ma anche di riaprire i termini per la presentazione delle offerte se tale situazione interviene alla fine della gara (Consiglio di Stato, sent. n. 4135/2017).

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Redazione MediAppalti
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