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( votes)“La c.d. fase di prequalifica, costituisce una fase preliminare, prodromica alla gara vera e propria, mediante la quale la stazione appaltante si limita a verificare la disponibilità del mercato e, quindi, ad individuare la platea dei potenziali concorrenti da invitare alla procedura di affidamento in senso proprio mentre solo in fase di presentazione delle offerte è necessario provare in concreto la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo ai soggetti invitati” (Consiglio di Stato, sezione IV, 3 luglio 2014, n. 3344).
L’ANAC intervenuta con il Parere di Precontenzioso n. 747 del 30 settembre 2020, sostiene che, in ragione della natura esplorativa dell’avviso di indagine di mercato, la dimostrazione sulla qualificazione del concorrente debba avvenire dopo la presentazione delle offerte (Consiglio di Stato, sezione IV, 21 settembre 2015, n. 4409) e che l’operatore economico, in assenza di diversa prescrizione nella lex specialis, non è tenuto a possedere i requisiti al tempo della presentazione della manifestazione di interesse (Delibera ANAC n. 413 del 08/05/2019; Delibera ANAC n. 1150 del 12 dicembre 2018).
Pertanto, l’impresa non è tenuta a possedere i requisiti al momento della presentazione della manifestazione di interesse, salvo che ciò non sia espressamente richiesto dalla stazione appaltante nell’avviso.
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