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Dall’intero contesto normativo (L. 296/2006, art. 1 comma 450) emerge che laddove il prodotto/servizio è presente sia nel mercato elettronico della p.a., sia nel mercato tradizionale e nel secondo il prezzo, a parità di qualità/condizioni tecniche, risultasse più vantaggioso, l’operatore economico che non opera per il tramite del mercato virtuale, non ha la prerogativa contrattuale essenziale per poter, appunto, dialogare con la p.a. (o comunque la stazione appaltante che sia tenuta ad approvvigionarsi dal mercato virtuale).

Sostanzialmente l’operatore economico che opera al di fuori del M.E.P.A. è come se risultasse assolutamente privo di un requisito indisponibile ed essenziale pena non tanto la classica esclusione ma l’impossibilità totale di essere preso in considerazione in un avviato procedimento contrattuale.

Non solo, l’eventuale coinvolgimento del soggetto in questione da parte del punto istruttore, poco avveduto, e l’eventuale aggiudicazione da parte del punto ordinante non produrrebbe nessun effetto considerata l’insanabile nullità da cui risulterebbe affetto l’eventuale contratto stipulato.

Non a caso, “l’acquisizione di beni e servizi secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art.1 comma 450 della L.296/2006 saranno causa di nullità del contratto stipulato con configurazione di un illecito disciplinare e di una fattispecie di responsabilità amministrativa, non potendo revocarsi in dubbio che il Me.PA, sia ascrivibile al genus degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa” (cfr. Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per le Marche n.169/2012).

Secondo la Corte, quindi, allo stesso RUP (o al punto istruttore) è inibito l’avvio di alcuna trattativa in un caso come quello descritto.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.