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( vote)(Corte dei Conti, sezione regionale Emilia Romagna deliberzione n. 11/2021)
Premessa
- Un primo orientamento restrittivo
- Un primo orientamento restrittivo
- Le condizioni di erogabilità dell’incentivo
Premessa
Alla sezione emiliana vengono anche posti una serie di quesiti in tema di incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del Codice dei Contratti). Il primo di questi è diretto a capire se sia (o meno) corretto riconoscere gli incentivi per appalti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei rispettivi programmi, escludendo la spettanza della quota di incentivi relativa alla fase di programmazione della spesa, limitando, pertanto, la riconoscibilità delle quote di incentivo relative alle altre fasi (es: direzione lavori, collaudo, etc.).
1. Un primo orientamento restrittivo
La sezione ricorda che sulla possibilità di procedere alla remunerazione degli incentivi per funzioni tecniche in relazione ad appalti di lavori non inseriti nel programma triennale dei lavori, la giurisprudenza consultiva della Corte ha espresso degli orientamenti restrittivi (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 310/2019/PAR del 18 luglio 2019) basato sulla considerazione della centralità della fase della programmazione, che consente la identificazione e quantificazione dei bisogni e delle priorità dell’Ente e la verifica della sostenibilità finanziaria dell’appalto. A sostegno di tale orientamento sono stati richiamati, anche, due precedenti pareri, l’uno reso su analogo quesito, ma in vigenza della previgente disciplina contenuta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 3/2015/PAR del 12 febbraio 2015), l’altro reso invece sulla differente fattispecie relativa alla mancanza, in caso di appalti di servizi e forniture, del progetto e del quadro economico (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 25/2019/PAR del 19 marzo 2019).
Ciò però non appare sufficiente a valorizzare una risposta negativa, in realtà – secondo la recente deliberazione – la risoluzione del quesito relativo alla incentivabilità delle funzioni tecniche afferenti alle differenti fasi di realizzazione dell’appalto non sembra pertanto dipendere dall’inserimento nel programma biennale.
2. Le riflessioni della sezione
Secondo questa sezione l’erogazione/riconoscimento degli incentivi risulta condizionata/o da altri dati normativi (richiamati nell’articolo 113 del Codice) ma non anche dalla programmazione.
Infatti, in delibera si legge come la possibilità di riconoscere gli incentivi per appalti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei rispettivi programmi, escludendo la liquidazione della quota di incentivi relativa alla fase di programmazione della spesa, è condizionata dal fatto che ricorrano tutte le altre condizioni generali e, secondo un principio più volte affermato dalla giurisprudenza consultiva, tali attività siano caratterizzate in concreto da quella particolare complessità che le deve caratterizzare, la quale ultima rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento (ex multis: Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 87/2020/PAR del 12 ottobre 2020); ciò coerentemente con la ratio della norma, che è quella di accrescere l’efficienza della spesa attraverso il risparmio che deriva dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione di appalti in circostanze che altrimenti richiederebbero il ricorso a professionisti esterni, con possibili aggravi di costi per il bilancio dell’ente interessato (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 51/2011/CONTR del 4 ottobre 2011).
3. Le condizioni di erogabilità dell’incentivo
Ciò detto la sezione rammenta quelle che sono le condizioni legittimanti che, in base all’art. 113 del Codice, devono sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola funzione tecnica, le quali sono così enucleabili:
1. che l’Amministrazione sia dotata di apposito regolamento interno, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e sede idonea per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati;
2. che le risorse finanziarie del fondo – desumibile da previsione di bilancio – costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;
3. che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara
4. che l’incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo;
5. che, negli appalti di servizi e forniture, sia stato nominato il direttore dell’esecuzione.