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Atteso che per “amministrazione aggiudicatrice” il Codice dei contratti pubblici intende “le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;” (art. 3, comma 1, lett. a), risulta quindi chiaro che le società “in house”, essendo considerate degli organismi di diritto pubblico ed essendo obbligate ad applicare il Codice dei contratti pubblici per espressa previsione normativa, sono tenute a dare attuazione anche alla previsione di cui all’art. 113 del Codice e, di conseguenza, a costituire il fondo per gli incentivi al personale tecnico. E’ la norma stessa a stabilire i confini dei destinatari del fondo di cui al comma 2 dell’art. 113, tale beneficio come indicato al terzo comma, è previsto esclusivamente per i dipendenti escludendo il personale con qualifica dirigenziale. Pertanto, se il RUP è dirigente, non beneficia dell’incentivo, la quota parte può essere da questi ripartita tra i dipendenti dei gruppi di lavoro fino ad un massimo dell’8% ovvero, in caso di assenza di collaboratori, destinata al fondo per l’innovazione.

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Redazione MediAppalti
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