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( votes)Secondo una recente sentenza del Tar Bari n. 1250/2018, tale scelta non deve considerarsi un obbligo per la stazione appaltante, la quale “può”, ma non “deve” necessariamente, prevedere una soglia minima in quanto il servizio oggetto di gara, può essere svolto da esecutori privi del requisito, purché questo sia posseduto cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso.