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Corte dei Conti, sezione Reg. Lombardia, n. 93/2018

Indice:

  1. Premessa
  2. La liquidazione degli incentivi senza regolamento    
  3. Regolamento interno ed efficacia retroattiva
  4. Incentivo calcolato sul ribasso (e non sulla base d’asta)

1. Premessa

Sempre in tema di incentivi ex art. 113 del codice – pur relativamente ad argomentazioni differenti -, risulta interessante anche la recente deliberazione n. 93/2018 della sezione regionale della Lombardia in cui un sindaco di un comune della regione pone un articolato quesito sia con riferimento ai rapporti regolamento interno/incentivi sia in relazione alla possibilità di fissare la percentuale dell’incentivo invece che sulla base d’asta sulla somma risultate dopo il  ribasso effettuato dall’aggiudicatario.

2. La liquidazione degli incentivi senza regolamento     

Il primo quesito, consueto, verte sulla annosa questione – a cui costantemente viene dato riscontro negativo – “se sia legittima la corresponsione degli incentivi di progettazione ai dipendenti dell’ufficio tecnico pur in assenza di regolamentazione aggiornata al nuovo codice degli appalti”.

Evidentemente, con riferimento ad un proprio precedente (deliberazione n. 305/2017/PAR) la sezione rammenta che, dopo aver ricordato che “la disciplina sugli incentivi tecnici prevista dal citato art. 113, comma 2, del nuovo codice dei contratti pubblici si applica alle procedure bandite successivamente all’entrata in vigore dello stesso, come fatto palese dall’art. 216, comma 1”, ha affermato che “l’adozione del regolamento (…)  rimane “una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo. Ciò, evidentemente, perché esso è destinato ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge” (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR).

3. Regolamento interno ed efficacia retroattiva

Ulteriore quesito, è diretto a comprendere “se sia corretto attribuire efficacia retroattiva fin dal 2016 al regolamento che è in corso di predisposizione da parte del predetto responsabile”.

La sezione rammenta  che “non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l’adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest’ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell’adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 185/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR)”. 

4. Incentivo calcolato sul ribasso (e non sulla base d’asta)

Interessante anche la questione relativa al calcolo degli incentivi (della percentuale) non sulla base d’asta ma sul ribasso una volta effettuata l’aggiudicazione.

In questo senso, testualmente, il quesito era diretto a conoscere “se sia possibile liquidare gli incentivi calcolati non sull’importo a base d’asta, ma con il ribasso d’asta conseguente all’aggiudicazione, determinati nel modo esplicitato in premesse nel periodo da aprile 2016 ad oggi”.

La sezione rammenta una discrezionalità della stazione appaltante a condizione  che si rispetti il tetto massimo del 2% della base d’asta, circostanza – evidentemente – che  viene rispettata nel caso in cui l’ammontare su cui si calcola la percentuale  è ovviamente più basso (andando sul ribasso post aggiudicazione  le non sulla base d’asta).

In questo senso, il riscontro ne puntualizza l’ammissibilità rilevando che è sufficiente “ricordare che il più volte richiamato art. 113, comma 2, del nuovo codice dei contratti pubblici pone, per gli incentivi in analisi, un tetto massimo pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”.

Ora, “fatto salvo il rispetto di tale limite quantitativo, ben può l’Ente individuare, nell’esercizio del proprio autonomo potere regolamentare, una base di quantificazione – quale quella che tenga conto del ribasso d’asta conseguente all’aggiudicazione – che determini un importo inferiore dei predetti incentivi. Ciò in quanto, come chiarito già da questa Sezione (deliberazione n. 185/2017/PAR), solo il regolamento, nella sistematica della legge è destinato ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge”.

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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