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L’art. 46 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, quale norma di settore di  carattere speciale, che detta disposizioni stringenti in ordine alle procedure  concorsuali di affidamento dei contratti pubblici, in ossequio alle peculiari  esigenze di regolarità formale avvertite in tale sede, non può essere  utilizzato dalla stazione appaltante, pena la violazione del principio della “par condicio competitorum”, per colmare  eventuali carenze documentali o inadempienze dei concorrenti, nei casi in cui  si è in presenza di previsioni della “lex  specialis” dalla portata inequivoca, rimaste inadempiute (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI,  12 dicembre 2012, n. 6373).

Nelle gare pubbliche il c.d. “soccorso  istruttorio”, di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.  163, è invocabile unicamente in caso di clausole della legge di gara ambigue ed,  in ogni caso, la necessità di assicurare la par condicio tra i concorrenti conduce inevitabilmente a circoscrivere il dovere di soccorso ad irregolarità di documenti comunque ritualmente presentati  in sede di gara, e non già in caso di vere e proprie omissioni o non  trascurabili incompletezze, con la conseguenza che alla stazione appaltante è precluso di  sopperire, con l’integrazione, alla totale mancanza o non sufficiente completezza  di un documento, considerato anche che la disposizione, relativa al c.d. “potere di soccorso”, deve considerarsi  di stretta interpretazione (si vedano Consiglio di Stato, sez. V, 30 agosto  2012, n. 4654; sez. IV, 4 luglio 2012, n. 3925).

L’anzidetto soccorso istruttorio si limita alla possibilità di invitare i  concorrenti a completare, o a fornire chiarimenti, sul contenuto di documenti e  dichiarazioni che siano stati presentati in ottemperanza alla lex specialis e non si estende al  diverso caso in cui gli stessi non siano stati prodotti, così come richiesto,  nel termine perentorio; l’Amministrazione deve disporre la regolarizzazione solo quando gli atti,  tempestivamente depositati, contengano elementi che possano costituire un  indizio e rendano del tutto ragionevole ritenere sussistenti i requisiti di  partecipazione. (AVCP Parere di Precontenzioso n. 113 del 17/07/2013).

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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