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( vote)Nel caso della rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, ai fini della partecipazione, il mandato conferito con il contratto di rete, è condizione necessaria ma richiede comunque l’espressa volontà da parte delle imprese di utilizzare quel mandato, pertanto, nella domanda di partecipazione alla gara devono essere dichiarate le imprese, tutte o alcune, con cui la rete intende partecipare. È quindi con la domanda di partecipazione, sottoscritta dalle imprese retiste che partecipano, che le stazioni appaltanti acquisiscono la conoscenza dell’assetto con cui la rete sta partecipando alla gara.
Per le imprese indicate sussiste, il divieto di partecipazione alla gara (sia in forma collettiva che in forma individuale) in quanto alle imprese che partecipano per mezzo della aggregazione di imprese retiste si applica l’art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016. Tale disciplina, infatti, ai sensi del comma 14 del medesimo articolo, si applica alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, in quanto compatibile.
Per questa ragione, quindi, si ritiene che le imprese aderenti al contratto di rete che scelgono di non partecipare ad una specifica gara nella forma aggregata ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lett. f), non soggiacciono al divieto di partecipazione contemporanea alla gara.
Ovviamente, analogicamente con quanto previsto per i consorzi stabili, la partecipazione in forma autonoma dell’impresa retista non rientrante tra quelle indicate dall’organo comune, è possibile purché nel concreto il rapporto fra i soggetti partecipanti alla gara, (in forma singola e raggruppata) non conduca ad individuare un unico centro decisionale, al fine di evitare che partecipino autonomamente al solo scopo di alterare la corretta concorrenza nell’ambito della procedura di gara.