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L’art. 66, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023 prevede che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, inter alia, gli “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati”. Il comma 2 della medesima disposizione prevede inoltre espressamente che “per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell’allegato II.12”. Pertanto, un’università privata può essere affidataria di un appalto di servizi di ingegneria e architettura a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti: 1) l’oggetto sociale deve ricomprendere le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; 2) deve essere predisposto e regolarmente aggiornato un organigramma nel quale devono essere indicate le “persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità”; 3) all’interno della compagine aziendale deve essere presente almeno un direttore tecnico (consultato dall’organo di amministrazione per la definizione degli indirizzi strategici e per la partecipazione a gare per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni), il quale, a sua volta, deve essere in possesso di determinati requisiti, tra cui la laurea in ingegneria o architettura, l’abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni, nonché l’iscrizione, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale e l’essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti; 4) il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento deve essere delegato al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi soggetti e avente i medesimi requisiti (Cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 28 giugno 2024, n. 2336)

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Redazione MediAppalti
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