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( votes)E’ consentito comunicare anche in un momento successivo, alla indizione di gara, luogo e data per l’apertura dei plichi. Infatti, va in proposito ribadito il principio (Cons. Stato, A.P., 31 luglio 2012, n. 31), secondo il quale la pubblicità della seduta di apertura dei plichi, funzionale a garantire che l’ingresso dei documenti di gara avvenga correttamente, è garanzia di par condicio nell’applicazione delle regole di gara, tant’è che non è richiesto che sia provata, in concreto, la violazione dell’integrità dei plichi o la manipolazione del loro contenuto (Cons. Stato, 7 giugno 2013, n. 3135).
La regola generale della pubblicità della gara, implica l’obbligo, di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo della seduta della commissione di gara, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante (Tar Puglia – Bari, 7 marzo 2018, n. 294; Tar Puglia – Lecce, 4 settembre 2017, n. 1434; Cons. Stato, V, 20 settembre 2016, n. 3911).