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La concessione di servizi è assoggettata alla disciplina del Codice degli Appalti solo nei limiti specificati dall’art. 30. Alle concessioni di servizi si applicano le disposizioni della parte IV (sul contenzioso) e l’art. 143, co. 6 (durata della concessione non superiore a trenta anni) in quanto compatibili. L’art. 30 del D.Lgs 163/2006 non estende la disciplina sull’anomalia delle offerte alle concessioni di servizi. La giurisprudenza prevalente afferma che l’applicazione di norme, non direttamente richiamate dall’art. 30, D.Lgs. n. 163/2006, non può che rientrare nella discrezionalità della stazione appaltante, la quale può decidere di autovincolarsi ed assoggettarsi al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta: laddove la legge di gara non abbia fatto nessun richiamo alla procedura di valutazione dell’anomalia dell’offerta, gli art. 86-88 del codice dei contratti non possono trovare diretta applicazione (Consiglio di Stato , sez. V, Sentenza n. 1784 del 24 marzo 2011)

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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