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L’avvalimento consiste, nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi. Le modalità con cui può essere realizzato questo rapporto, sono disciplinate dagli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 163/2006. Per i requisiti oggettivi si può quindi ricorrere all’istituto; per i requisiti di ordine generale, attenendo alla situazione personale del soggetto, alla sua affidabilità morale e professionale, non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, per cui c’è una totale equiparazione tra gli operatori economici offerenti e gli operatori economici in rapporto di avvalimento . Infatti il citato art.49 al comma 2 lett. c) prevede tra i documenti da allegare al contratto di avvalimento “una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; ”Questa equiparazione trova fondamento in elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di esclusione delineate dall’art. 38 ed in relazione all’ineludibile esigenza che tutti gli operatori chiamati, a qualunque titolo, all’esecuzione di prestazioni di lavori, servizi e forniture siano dotati dei necessari requisiti di ordine generale”. In conclusione al di là di quanto stabilito dalle norme di gara, è pacifica la necessità che anche l’impresa ausiliaria documenti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.