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In assenza di criteri di scelta predeterminati, non v’è nessuna garanzia di imparzialità della scelta medesima. Di fatti, anche quando la stazione appaltante è obbligata a scegliere operatori economici presenti sul mercato elettronico, essa non è esonerata dall’obbligo di esperire una indagine esplorativa o, almeno, di indicare i criteri che saranno utilizzati per la scelta degli operatori. L’opportunità di indicare almeno tali criteri risponde all’esigenza di evitare che il ricorso al mercato elettronico, sia esso facoltativo che obbligatorio per le stazioni appaltanti, si presti comunque a facili elusioni della concorrenza, poiché la stazione appaltante deve selezionare, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero nell’atto equivalente. (Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10.10.2018 n. 5833).

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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