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( votes)La sentenza del Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 20/09/2019, n. 1483, ritiene illegittima l’ordinanza di proroga di un contratto già in essere per la durata di un ulteriore anno, non trovando giustificazione adeguata nella circostanza che sarebbe in corso di svolgimento la procedura di gara per l’affidamento del servizio a livello di ambito.
Gli Enti Locali, anche se autorizzati ad affidare il servizio con una gara unitaria, per non rimanere sforniti nelle more dell’avvio del servizio affidato a seguito di “gara accentrata”, devono espletare una “gara-ponte”, prevedendo appositamente una clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario.
Pertanto, l’ordinanza in questione è illegittima nelle parti in cui non ha contestualmente disposto l’espletamento della gara-ponte e non ha assoggettato la proroga a risoluzione anticipata nel caso di avvio del servizio unitario o, se anteriore, a seguito di gara-ponte.