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Ai sensi dell’art. 95 comma 10-bis del codice dei contratti pubblici “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.   Dunque, la normativa in tema di offerta economicamente più vantaggiosa è volta ad assicurare la sicura preponderanza degli elementi tecnici dell’offerta, tanto è vero che fissa soltanto il limite massimo del 30% per l’offerta economica, ma non per quella tecnica. La ponderazione operata dall’amministrazione costituisce il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale pertanto, la scelta di attribuire 90 punti all’offerta tecnica appare immune da censure di manifesta illogicità o irragionevolezza. (TAR Genova, 17.02.2020 n. 125)

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Redazione MediAppalti
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