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( votes)Nella disciplina normativa contenuta nel D.lgs. n. 163/2006 era prevista una limitazione per i servizi essendo vietato il ricorso allo strumento dell’accordo quadro per l’affidamento della progettazione e degli altri servizi di natura intellettuale. L’attuale codice dei contratti pubblici invece, non pone alcun limite al riguardo, ammettendo la possibilità di ricorrere a tale istituto, il cui scopo dovrebbe essere unicamente quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste, a condizione che lo si faccia nel rispetto di tutti gli altri principi stabiliti dalla normativa vigente. Pertanto, l’accordo quadro, pena la sua illegittimità, deve rispettare i principi di concorrenza e di accesso al mercato degli operatori di piccole e medie dimensioni, e avere, un oggetto ben determinato, ciò significa in altri termini che la stazione Appaltante deve avere definito a grandi linee le tipologia di servizi da affidare e che si potrebbero rendere necessari durante la durata dell’accordo. La mancanza di questi elementi renderebbe l’accordo quadro una scatola vuota che avrebbe il solo scopo di vincolare gli operatori economici ad un determinato prezzo per un dato periodo. Non solo, l’indeterminatezza assoluta dell’oggetto non consentirebbe neanche agli operatori economici di formulare una offerta appropriata.