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( votes)La previsione di una soglia di sbarramento pari al 60% del valore massimo attribuibile all’offerta tecnica appare coerente con la ratio dell’art. 95, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016. Nell’ambito del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la previsione di una soglia di sbarramento consente di garantire il migliore livello qualitativo delle offerte presentate, con conseguente scarto di quelle offerte che, pur potendo apparire convenienti sotto il profilo economico, possano, però, essere a priori riconosciute come non conformi rispetto a determinati standard minimi già individuati, sul piano più generale, dalla lex specialis. Ciò, evidentemente al fine di evitare “a monte” il rischio di prestazioni inadeguate e di offerte, nel complesso, inaffidabili.
Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti hanno la libertà di determinare, in base alle necessità e all’interesse pubblico da perseguire, il livello di qualità tecnica che le offerte devono garantire, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto e delle sue caratteristiche (Corte di Giustizia C-546/16 del 28 settembre 2018). La soglia di sbarramento viene fissata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante al fine di valorizzare l’elemento qualitativo con il solo limite della logicità e ragionevolezza (Cfr. Tar Puglia, sez. III, Bari, 17 luglio 2019, n. 1038).