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In tema di appalti pubblici vige un generale divieto di presentare offerte d’importo superiore rispetto all’importo a base d’asta fissato dalla stazione appaltante, a meno che non sia la stessa stazione appaltante a prevedere espressamente negli atti di gara la possibilità di presentare anche offerte in aumento. Il Codice non vieta a pena di esclusione la presentazione di offerte economiche pari alla base d’asta, limitandosi a sancire l’inammissibilità delle offerte il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara (art. 59, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 50/2016) né altre disposizioni di legge prevedono una simile causa di esclusione.

In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, il prezzo è uno degli elementi di natura quantitativa di cui si compone l’offerta, riguardo ai quali gli operatori economici possono fare offerte migliorative rispetto a quanto previsto nel bando di gara. L’offerta di un prezzo pari alla base d’asta, e quindi recante un ribasso pari a zero, è una delle offerte possibili, non è migliorativa ma è ammissibile e non determina l’esclusione dell’operatore economico. La giurisprudenza tra l’altro è anche giunta a ritenere ammissibile l’adozione di una formula per il calcolo del punteggio economico che collega il punteggio non al ribasso ma al valore assoluto dell’offerta economica, con il risultato di attribuire all’offerta che non offre alcuno sconto rispetto alla base d’asta un punteggio positivo anziché zero (Cfr. Cons. Stato, V, n. 6639/2018).

L’assenza di un divieto, sancito normativamente, di presentazione di offerte pari alla base d’asta, in uno con il principio di tassatività delle cause di esclusione che, in accordo con la giurisprudenza, è da ritenersi “insuperabile” («Diversamente opinando si finirebbe per compromettere l’esigenza di certezza e par condicio che ispira l’intero sistema degli appalti pubblici e, in particolare, la disciplina degli obblighi fissati a pena d’esclusione», Cons. Stato, III, n. 438/2017), porta a ritenere illegittima l’esclusione dalla gara di un operatore economico che presenti offerta  economica pari alla base d’asta (Delibera ANAC N. 602 28 luglio 2021).

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Redazione MediAppalti
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