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Ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006 le Stazioni Appaltanti devono procedere alla sanatoria di qualsiasi carenza, omissione o irregolarità della documentazione prodotta dai concorrenti, con il limite intrinseco dell’inalterabilità del contenuto dell’offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.

La previsione del deposito di campioni, quali modalità di prova del requisito di capacità tecnica, corrisponde ad un interesse specifico della SA, che si identifica nell’apprezzamento su un piano di effettività dei requisiti di idoneità dell’impresa ammessa alla gara a rendere una prestazione conforme alle specifiche del disciplinare di gara. Ne consegue che, in relazione alle carenze tecniche delle campionature, incidendo queste ultime sul contenuto delle offerte e quindi del contratto, non è possibile per le Stazioni Appaltanti attivare il procedimento di soccorso istruttorio, tenuto anche conto del giudizio di “inidoneità” della campionatura offerta dall’Operatore Economico, espresso dalla stessa Amministrazione in corso di gara.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.