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`In linea generale, le stazioni appaltanti nel rispetto del principio di non discriminazione, non devono porre restrizioni al mercato. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5854 del 13/12/2017 richiamando il principio espresso da Cons. Stato, V, 20 agosto 2015, n. 3954, ribadisce però che la questione vada risolta, caso per caso, alla luce delle concrete caratteristiche della prestazione oggetto di gara. Pertanto, sarebbe legittima la scelta della Stazione Appaltante di privilegiare, nell’ambito della piattaforma informatica, del MePa, (che prevede la possibilità di selezionare gli operatori su base regionale o provinciale), le imprese in grado di offrire tempestivamente le prestazioni richieste, incontestabilmente riferite ad un ben preciso territorio e ad un arco temporale circoscritto.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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