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L’art. 79 del d.lgs. 50/2016 fissa chiaramente i motivi per cui è consentita la proroga del termine: al comma 3 e al comma 5 bis; le motivazioni riportate sono le seguenti: 1. se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata il termine è di quattro giorni; 2. se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara; 3. nel caso di malfunzionamento informatico del portale che gestisce la procedura di gara, per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Non appare, quindi, possibile che la stazione appaltante possa decidere di prorogare il termine di scadenza al di fuori delle ipotesi previste.

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Redazione MediAppalti
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