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La pendenza del procedimento amministrativo sembra non giustificare il differimento dell’accesso agli atti, non solo perchè l’art. 24 della l. n. 241/1990 non contempla tra i casi di esclusione del diritto di accesso, la contemporanea detenzione del documento da parte di altra Amministrazione o autorità dello Stato (T.A.R. Lazio, sez. III, 7 giugno 2021, n. 6756), ma anche perchè l’art. 22 della medesima norma non subordina l’accesso alla circostanza che si tratti di procedimento concluso.

Sicché l’avvenuta formazione del documento e la sua possibilità di impiego in sede amministrativa è in sé sufficiente a consentirne l’accesso a chi ha titolo a visionarlo ed estrarne copia, a prescindere dall’essere ancora in corso, o meno, il procedimento amministrativo in cui quel documento confluisce, purché già di per sé utilizzato o utilizzabile dall’Amministrazione. A ribadirlo è il TAR Lombardia, Sezione II, Sentenza 5 agosto 2021.

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Redazione MediAppalti
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