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(Corte dei Conti Lombardia, deliberazione del 9 settembre n. 111/2020)

Indice

  1. Quesito
  2. I riferimenti normativi (e di prassi)  
  3. La figura del DEC
  4. Il riscontro al parere

1. Quesito

Il Sindaco di un comune lombardo, pone alla sezione regionale il consueto quesito sugli incentivi tecnici (art. 113) e più nel dettaglio se questi possano essere erogati al DEC (direttore dell’esecuzione, figura omologa al direttore dei lavori ma per i vari adempimenti/funzioni di controllo dell’esecuzione dei contratti di forniture e servizi) nel caso in cui l’appalto non sia stato espletato direttamente dal Comune.

2. I riferimenti normativi (e di prassi)  

Come di consueto, per questa tipologia di quesiti, la sezione rammenta i fattori propedeutici che possono consentire – il responsabile del personale e/o il responsabile del servizio finanziario a cui compete il controllo sulle richieste effettuate dal relativo responsabile interessato – la corretta erogazione degli incentivi.

In primo luogo, la previsione della prerogativa nel quadro economico e la costituzione del f/do in misura non superiore al 2 per cento delle risorse stanziate per far fronte agli oneri previsti dal comma 1 del medesimo art. 113, modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Ovviamente occorre poi il regolamento sul riparto degli incentivi (i soggetti beneficiari, percentuali, riduzioni per ritardi etc).

3. La figura del DEC

Il collegio, quindi, si cimenta nella descrizione sintetica delle indicazioni sul DEC fornite con le linee guida ANAC n. 3 (espressamente dedicate al RUP ma in cui si tratta anche il caso del direttore dell’esecuzione/direttore dei lavori).

La sezione rammenta che, normalmente, dei controlli sull’esecuzione del contratto di forniture/servizi si occupa il RUP fatte salve specifiche eccezioni, appunto, declinate nelle linee guida predette (tradizionalmente previste e riportate anche nello schema di regolamento con importanti modifiche, ad esempio, con il regolamento attuativo il DEC potrà essere nominato solo nei contratti sopra soglia comunitaria, oltre al caso di documentate complessità).    

In questo senso le linee guida rammentano che “Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

  1. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
  2. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
  3. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
  4. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

    e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento…” (cfr. Sez. contr. Abbruzzo, delib. n. 178/2019/PAR. Sez. contr. Lombardia, delib. n. 37/2020/PAR).

4. Il riscontro al parere

Per rispondere al quesito, la sezione prende spunto dall’ultimo periodo dell’art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, laddove è previsto che “…La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione…”.

La circostanza che la gara non sia stata effettuata “…in prima persona dal Comune in questione…”, dovrebbe far presupporre che l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica sia stata giuridicamente e materialmente conferita, dall’ente destinatario del servizio aggiudicato, ad un soggetto terzo.

Si ipotizza, quindi, che la procedura risulti concretamente espletata da un soggetto terzo (ad esempio da una CUC) e, pertanto, il riscontro fornito è lo stesso a cui è giunta la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con la recente deliberazione n. 30/2020/PAR, laddove si precisa che nel caso in cui l’ente “proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come è possibile evincere dalla norma contenuta nel secondo comma dell’art.5 113, per la quale “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale”; il che, dunque, non esclude la possibilità per l’Ente di stanziare e destinare una quota percentuale del fondo ai dipendenti interni che operino nell’ambito della centrale di committenza (cfr., Corte conti, Sez. reg. contr., Veneto n. 72/2019/PAR; Lombardia n.185/2017/PAR, SRC Toscana n. 19/2018/PAR)”.

Per effetto di quanto si afferma l’ammissibilità in linea con il vigente panorama legislativo, del riconoscimento degli incentivi tecnici in capo al direttore dell’esecuzione, purché nominato e previo esperimento a monte di una gara d’appalto, “anche nell’ipotesi in cui l’ente si è avvalso per dell’espletamento e la gestione della procedura ad evidenza pubblica della Centrale Unica di Committenza (CUC)”.

Al comune istante (da intendersi come indicazione al segretario ed ai vari responsabili di servizio) il suggerimento di verificare – prima di consentire l’erogazione – se la fattispecie che ne occupa possa considerarsi completamente sovrapponibile a quella suindicata (gara d’appalto espletata da una CUC), e per l’altro, verificare in concreto l’applicabilità del suindicato principio di diritto alla specifica e peculiare casistica di riferimento.

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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