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L’attuale codice degli appalti prevede all’art. 18 comma 1: “il contratto è stipulato ……In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.”

Già nel R.D. 2440/1923 prevede all’art. 17 si prevede che la P.A. possa stipulare contratti per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali. Dal combinato disposto delle norme succitate, quindi, si evince la legittimità e l’idoneità di tale modus operandi, presupponendo la materiale trasmissione del documento di proposta contrattuale da un soggetto all’altro, qualunque sia il mezzo utilizzato, in grado di determinare l’incrocio di proposta e accettazione.

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Redazione MediAppalti
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