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( votes)In passato si è visto porre a carico dell’aggiudicatario le spese di remunerazione del gestore del sistema telematico di acquisto (c.d. transaction fee). Tali spese sono state paragonate in una sentenza del Consiglio di Stato (n. 3042/2014) alle spese contrattuali derivanti da una stipula tradizionale in formato cartaceo.
Attualmente, non è più vigente questa forma di distribuzione dei costi, infatti, il Codice dei Contratti Pubblici all’art. 41 vieta di ripartire i costi di gestione delle piattaforme telematiche utilizzate per l’acquisizione di lavori beni e servizi in capo ai partecipanti o al solo aggiudicatario.