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Il principio generale affermato da copiosa giurisprudenza e ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2007, esige la distinzione tra requisiti di natura soggettiva, richiesti ai concorrenti per partecipare alla gara attinenti ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 41 e 42 del D. Lgs 163/2006 e criteri oggettivi applicati per la valutazione e la selezione dell’offerta direttamente attinenti all’oggetto dell’appalto. Tuttavia, una recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, pur ribadendo il principio di separazione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione delle offerte ai fini dell’aggiudicazione, ne ha evidenziato alcuni limiti ammettendo che determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente afferenti all’oggetto del contratto, possano essere valutate per la selezione dell’offerta: si pensi, ad esempio, alla valutazione delle esperienze pregresse possibile soltanto nella misura in cui taluni aspetti dell’attività dell’impresa possono “illuminare” la qualità dell’offerta.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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