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( votes)Diversamente dalla previgente disciplina che ammetteva il soccorso istruttorio anche rispetto all’offerta in tutte le sue fasi con l’unico limite costituito dalla previsione di cui all’art. 46, comma 1 – bis, laddove, facendo riferimento all’incertezza assoluta del contenuto o della provenienza dell’offerta, escludeva la possibilità di sanare, ex post, mediante il soccorso istruttorio quelle mancanze, incompletezze o irregolarità dell’offerta; la nuova norma esclude la possibilità di operare mediante il soccorso istruttorio in favore di elementi afferenti l’offerta tecnica ed economica.Il principio del “soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta, sicché non può essere consentita al concorrente la possibilità di completare l’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi” (Cons. Stato, V, 15 febbraio 2016, n. 627). L’errore materiale consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere ictu oculi. In definitiva, l’errore materiale non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l’esposizione del giudizio alla sua manifestazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23.03.2017 n. 1320).