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Prima dell’entrata in vigore della legge n. 106/2011 di conversione del decreto sviluppo la forcella era ammessa solo negli appalti di lavori di importo pari o superiore a 40 milioni di euro. Oggi l’art. 62 del D. Lgs 163/2006 ammette la forcella anche negli appalti di servizi e forniture qualunque sia l’importo. Quindi, “nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero alavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l’oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un’offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo”.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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