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( votes)E’ ammessa la stipulazione di un accordo quadro mediante una procedura di cottimo fiduciario ai sensi del combinato disposto degli artt. 222 e 238 comma 6 del D.Lgs n. 163/2006 nel rispetto dei limiti e delle modalità sottese agli affidamenti in economia.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 341 e 332 comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 l’iscrizione all’albo fornitori non è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.
Per i settori speciali (quando contestualmente sussiste l’elemento soggettivo e quello oggettivo), non c’è ancora l’obbligo di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS.