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L’art. 31 comma 3 del D. Lgs. n. 50 del 2016 prevede che il RUP svolga tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice dei contratti pubblici, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Il RUP dunque non compie soltanto operazioni di carattere materiale, ma svolge anche attività giuridica esternata in veri e propri atti; tra le sue prerogative v’è sicuramente la possibilità di richiedere una nuova valutazione delle offerte tecniche alla Commissione giudicatrice, oppure una conferma dell’idoneità del punteggio attribuito, a maggior ragione laddove abbia dei dubbi o riscontri delle irregolarità.
I poteri del RUP si possono estendere finanche a comprendere ogni forma di controllo sull’operato della Commissione giudicatrice, purchè non vengano alterate le attività di valutazione demandate esclusivamente alla Commissione stessa.

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Redazione MediAppalti
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