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Nel caso di specie e allo stato degli atti, non è possibile procedere alla stipulazione del contratto in pendenza del termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10 del D. Lgs. n. 163/06 (c.d.: stand still), il quale articolo, fa partire tale termine dall'”invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79″. Il termine dilatorio di 35 giorni non si applica in soli due casi espressamente previsti dal comma 10-bis dell’art. 11 del d. lgs. 163/2006:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro della lettera di invito, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro (art. 59) e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione (art. 60).

Ma queste fattispecie non rientrano nel nostro caso!

Vi sono solo due casi in cui si potrebbe non rispettare il termine dilatorio dello stand still, ovvero nel caso in cui la S.A. richieda l’esecuzione di urgenza del servizio che può rinvenirsi esclusivamente:

a) nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara e

b) nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Ma ancora non sembra si possa applicare alla fattispecie de quo!

La conseguenza cui potreste incorrere, nel caso in cui si decida di non rispettare il termine dello stand still, sarebbe quella della possibilità, per gli operatori economici concorrenti alla procedura, di adire il competente giudice amministrativo ed impugnare, nel contempo, sia il provvedimento di aggiudicazione definitiva, che chiedere l’inefficacia del contratto stipulato con l’aggiucatario.

Alla luce di tale inderogabile norma, sarebbe opportuno provvedere immediatamente all’invio del decreto di approvazione dell’aggiudicazione definitiva efficace, effettuare quindi le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 – entro il termine previsto di cinque giorni – e rimanere in attesa dello spirare del termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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